Cassazione Civile, Ordinanza n. 09764/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a fronte di un DOCFA presentato dalla società per un'unità immobiliare costituita da un parco eolico in provincia di Matera, rettificava la rendita proposta aumentando il valore e includendo nel computo il palo/torre di sostegno degli aerogeneratori. La CTR della Basilicata confermava l'atto ritenendo corretta la metodologia di stima e qualificando la torre eolica come costruzione rilevante ai fini catastali. In cassazione la società deduceva, con un primo motivo, la violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che, per gli immobili dei gruppi D ed E, sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo; la torre eolica, essendo parte inscindibile dell'aerogeneratore e elemento funzionale essenziale dell'impianto, non poteva essere considerata costruzione né entrare nella rendita. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse risposto alle specifiche contestazioni sulla quantificazione del terreno, sull'uso dei valori delle fondazioni dichiarati nel DOCFA e sull'inclusione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha affermato che, per la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015, nella stima diretta degli immobili speciali e particolari rilevano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi solo nei limiti dell'ordinario apprezzamento, mentre sono esclusi i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La torre di sostegno dell'aerogeneratore è stata qualificata come parte inscindibile dell'unicum impiantistico e come elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico, dunque da escludere dal calcolo della rendita. Quanto alla censura sulla motivazione, la Corte ha escluso la nullità della sentenza perché la CTR aveva, sia pure sinteticamente e per relationem, esposto le ragioni della decisione, rendendo percepibile l'iter logico seguito. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al primo motivo, la sentenza regionale è stata cassata in relazione a tale profilo e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione per nuovo accertamento della rendita, senza considerare il valore della torre eolica, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
"A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma opera una distinzione per esclusione: nella rendita catastale entrano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma restano fuori tutte le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, a prescindere dall'infissione stabile al suolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo per denunciare la violazione di legge sulla determinazione della rendita catastale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con le norme sulla motivazione, per sostenere il difetto di raggiungimento dello scopo dell'atto-sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che il requisito motivazionale è assolto se la sentenza espone, in modo conciso, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per consentire una motivazione sintetica e per relationem, purché idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Invocato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
artt. 10 R.D.L. n. 651/1939; 8, 28, 29, 30 d.P.R. n. 142/1949
Richiamati dalla CTR e valorizzati dalla Corte come base normativa del metodo estimativo utilizzato dall'Ufficio nella stima catastale.
Massime di principio
- Per gli immobili a destinazione speciale e particolare censiti nei gruppi D ed E, la rendita catastale va determinata tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo.
- Ai fini dell'esclusione dalla stima diretta è decisivo il rapporto di funzionalità allo specifico processo produttivo, non la mera stabilità fisica o l'ancoraggio al suolo del manufatto.
- Nei parchi eolici la torre di sostegno dell'aerogeneratore, in quanto parte inscindibile dell'impianto e elemento essenziale per la produzione di energia, non rileva ai fini della rendita catastale secondo la disciplina introdotta dalla L. 208/2015.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; non è invece necessario che il giudice confuti espressamente ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione concisa ma intellegibile.
- La censura di violazione di legge può essere scrutinata in cassazione quando investe l'erronea applicazione della disciplina catastale alla fattispecie concreta e non si risolve in una mera richiesta di riesame del merito.
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