Cassazione Civile, Ordinanza n. 21789/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta in primo grado per ottenere l’accertamento dell’acquisto per usucapione speciale di un terreno sito in agro di Venosa. La Corte d’appello ha poi revocato il decreto di usucapione, ritenendo non provata la destinazione del fondo all’attività agricola, poiché il terreno risultava utilizzato solo come area di deposito di macchinari agricoli e di terreno proveniente da altri fondi. Gli eredi del precedente richiedente hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1159-bis c.c., sostenendo che per l’usucapione speciale non sarebbe necessaria la prova dell’effettiva coltivazione, essendo sufficiente la destinazione potenziale del fondo all’attività agricola; a loro avviso tale requisito sarebbe emerso dal titolo di proprietà, dal certificato di destinazione urbanistica e dalle testimonianze. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la natura agricola del fondo e non avrebbe correttamente valutato le prove, richiamando anche un precedente di legittimità che attribuirebbe rilievo alla destinazione urbanistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la decisione della Corte d’appello era conforme all’orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell’usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c., non basta l’iscrizione catastale o la mera destinazione urbanistica, ma occorre che il fondo sia concretamente destinato all’attività agricola. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva accertato in fatto un uso del terreno come area di deposito e che tale apprezzamento probatorio non è sindacabile in sede di legittimità. È stata esclusa anche la dedotta apparente motivazione, perché la sentenza impugnata consentiva di ricostruire l’iter logico-argomentativo. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna dei ricorrenti alle spese, al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1159-bis c.c.
Per l’usucapione speciale dei fondi rustici non è sufficiente la mera iscrizione catastale o la destinazione urbanistica: il fondo deve essere concretamente destinato all’attività agricola.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione all’interpretazione dell’art. 1159-bis c.c.
art. 115 c.p.c.
La violazione di questa norma è ravvisabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuti le prove offerte attribuendo maggior forza persuasiva ad alcune piuttosto che ad altre.
art. 116 c.p.c.
La diversa valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è di regola censurabile in cassazione.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione anticipata e la richiesta di decisione del ricorso incidono sul regime processuale e, in caso di definizione conforme alla proposta, comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c.
art. 96, comma 3, c.p.c.
In caso di definizione conforme alla proposta, la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte.
art. 96, comma 4, c.p.c.
In caso di definizione conforme alla proposta, può essere disposta anche una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’usucapione speciale dei fondi rustici non basta che il bene sia formalmente qualificato come agricolo o inserito in una destinazione urbanistica coerente: occorre la prova di una concreta e attuale destinazione all’attività agricola.
- La mera idoneità potenziale del fondo all’uso agricolo non è sufficiente se il giudice accerta in fatto che esso sia stato utilizzato in modo diverso, ad esempio come area di deposito.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che sia denunciata una reale violazione delle regole sull’utilizzo di prove non introdotte o acquisite irritualmente.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata, pur sintetica, consenta comunque di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
- Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando pretende una soluzione già esclusa da un orientamento di legittimità consolidato che la Corte intende ribadire.
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