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Sentenza

Sentenza n. 5250/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 07/10/2025, nella causa iscritta al numero di R.G. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), munito di attestazione di conformità il 13/10/2025, notificata il 13/10/2025 al Ministero dell’Istruzione.

Giustizia amministrativa202603314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato nella parte relativa alla condanna al pagamento di € 800,00 per spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del TAR Campania pubblicata il 7 ottobre 2025, non impugnata e munita di attestazione di conformità, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento in suo favore di € 800,00 per spese di giudizio. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 13 ottobre 2025. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, richiamando altresì gli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a. quali disposizioni rilevanti per l'efficacia esecutiva del titolo. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha sostenuto che non vi sarebbe stato un colpevole inadempimento, poiché aveva richiesto al ricorrente documentazione necessaria al pagamento, senza ricevere riscontro. Il ricorrente ha contestato, in sostanza, la permanenza dell'inadempimento dell'amministrazione nonostante tale richiesta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i termini processuali per la proposizione dell'azione di ottemperanza e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. È stata respinta l'eccezione del Ministero relativa all'assenza di colposo inadempimento. Il Collegio ha rilevato, da un lato, che l'amministrazione non aveva dimostrato di avere effettuato un'offerta reale, necessaria affinché possano prodursi gli effetti della mora del creditore ai sensi dell'art. 1207, comma 3, c.c.; dall'altro, che molte delle informazioni necessarie al pagamento di spese processuali erano ricavabili dal fascicolo del giudizio e dai pubblici registri, mediante l'ordinaria diligenza. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, il TAR ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme spettanti, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere anche gli adempimenti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa impedire l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori. Non vi è stata pronuncia sulla distrazione delle spese, poiché il ricorrente si è difeso personalmente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo

    La disposizione consente di proporre l'ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo, oltre che di quelle passate in giudicato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, era decorso senza che l'amministrazione avesse adempiuto.

  • art. 479 c.p.c.

    Le copie dei provvedimenti giurisdizionali attestate conformi costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo il richiamo operato dal giudice alla disciplina modificata.

  • art. 115 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione all'efficacia esecutiva del titolo giudiziale amministrativo.

  • art. 1207, comma 3, c.c.

    Gli effetti della mora del creditore presuppongono, nel caso esaminato, l'effettuazione dell'offerta reale da parte dell'amministrazione, che non è stata dimostrata.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    È richiamato quale fondamento organizzativo per l'individuazione del responsabile della direzione generale ministeriale nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo, anche quando il credito riconosciuto deriva dalla liquidazione delle spese di giudizio, purché il titolo sia esecutivo e l'amministrazione non abbia adempiuto.
  • Nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento, compresa l'azione di ottemperanza quando ne ricorrano i presupposti.
  • La mera richiesta dell'amministrazione di produrre documentazione ulteriore non esclude l'inadempimento colpevole quando l'amministrazione non dimostri di avere formulato un'offerta reale e le informazioni necessarie al pagamento siano ricavabili dal fascicolo processuale o dai pubblici registri mediante ordinaria diligenza.
  • In sede di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, salvo detrarre quanto eventualmente già corrisposto; il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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