Ordinanza n. 225/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - del progetto di vita personalizzato prot n. -OMISSIS- predisposto dall’A.S.L. di Avellino in favore della minore contenente l’indicazione di 17 ore di trattamento ABA, comprensive di 2 ore mensili di parent training e 2 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l’erogazione di 30 ore settimanali di terapia ABA, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un’ora a settimana di parent training nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS-e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi in quanto lesivo degli interessi della minore; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi della minore; - del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; nonché per l’accertamento del diritto della minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 ore settimanali di terapia ABA, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un’ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d’età o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata all’erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore della minore per 30 ore settimanali di terapia ABA, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un’ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d’età o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita personalizzato che prevede 17 ore settimanali di interventi sanitari e sociosanitari, con trattamento ABA, parent training e supervisioni, anziché il trattamento richiesto di 30 ore settimanali
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato predisposto dall'A.S.L. di Avellino in favore della figlia minore, affetta da disturbo dello spettro autistico di grado 3, contestando l'insufficienza delle 17 ore settimanali di interventi riconosciute dall'Azienda sanitaria rispetto alla richiesta di 30 ore settimanali di terapia ABA, comprensive di tre ore mensili di supervisione e un'ora settimanale di parent training. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, comprese deliberazioni dell'A.S.L. e il PDTA regionale approvato con DGRC n. 131/2021, come eventualmente lesivi. È stata proposta anche domanda di accertamento del diritto alle prestazioni richieste e di condanna dell'Amministrazione all'erogazione diretta o al rimborso delle spese. La domanda cautelare principale di incremento dell'intensità del trattamento non è stata ritenuta accoglibile allo stato, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, essa presuppone un necessario approfondimento diagnostico individualizzato.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente sul piano cautelare la richiesta dei ricorrenti, non disponendo l'immediato incremento del trattamento ABA fino alle 30 ore settimanali richieste, ma ordinando all'A.S.L. di attivare ed erogare senza ritardo il trattamento ABA già indicato nel progetto di vita personalizzato, inclusi parent training e supervisioni. Il Collegio ha ritenuto che la mancata attivazione del progetto, non contestata dall'A.S.L., fosse immediatamente idonea a compromettere l'adeguatezza dei livelli di tutela della salute della minore, considerata l'età e la gravità della patologia. Ha quindi disposto una CTU per accertare la patologia, la relativa gravità, l'idoneità e l'efficacia del progetto impugnato e, ove necessario, il trattamento ABA appropriato, precisandone intensità, supervisioni, parent training e durata. Il CTU dovrà inoltre valutare la possibilità di svolgimento di ulteriori ore in ambito scolastico con insegnante specializzato e mantenere la durata eventualmente proposta entro i massimi previsti dal PDTA regionale, come modificato dalla DGRC n. 42/2024. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta limitatamente all'attivazione immediata del trattamento già riconosciuto dall'Amministrazione.
art. 192, comma 2 c.p.c.
Richiamato in relazione alla facoltà del CTU di non accettare l'incarico o all'obbligo di astensione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
DGRC n. 131/2021
Atto regionale di approvazione del PDTA per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva; costituisce parametro per la durata massima del trattamento ABA da valutare in CTU.
DGRC n. 42/2024
Atto regionale indicato come modificativo del PDTA e rilevante per i limiti temporali del trattamento ABA eventualmente individuato dal CTU.
Massime di principio
- In presenza di una prestazione sanitaria o sociosanitaria già riconosciuta dall'amministrazione ma non ancora attivata, la tutela cautelare può ordinare l'immediata erogazione della prestazione riconosciuta quando il ritardo sia idoneo a compromettere nell'immediatezza adeguati livelli di tutela della salute, avuto riguardo all'età e alla gravità della patologia del beneficiario.
- La richiesta cautelare di incremento dell'intensità di un trattamento terapeutico individualizzato non può essere accolta senza un previo approfondimento diagnostico sulle specifiche condizioni del paziente, salvo il diverso esito degli accertamenti tecnici disposti nel giudizio.
- Quando la controversia riguarda l'adeguatezza di un progetto terapeutico individualizzato, il giudice può disporre una CTU per accertare la patologia, la sua gravità, l'efficacia del progetto e, se necessario, le modalità, l'intensità e la durata del trattamento più appropriato.
- Nel valutare la durata di un trattamento terapeutico relativo a disturbi dello spettro autistico, il consulente tecnico deve mantenersi entro i massimi temporali previsti dal PDTA regionale applicabile e motivare le proprie conclusioni sulla base della documentazione clinica, della letteratura scientifica e della migliore scienza ed esperienza specialistica.
- Nell'ambito della CTU, il giudice può demandare al consulente anche un tentativo di accordo tra le parti sui contenuti del progetto di vita personalizzato, imponendo, in caso di esito positivo, la formalizzazione dell'accordo e il suo recepimento mediante provvedimento espresso e motivato dell'amministrazione.
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