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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38205/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento del danno proposta da lavoratrici del settore scolastico per l'abusiva reiterazione di contratti di supplenza a termine. La Corte d'appello aveva rigettato la pretesa risarcitoria ritenendo che la successiva immissione in ruolo di tutte le ricorrenti avesse già funzione riparatoria del danno da precarizzazione. In cassazione le lavoratrici hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., sostenendo che la stabilizzazione era intervenuta durante il giudizio di primo grado e quindi doveva essere dedotta dal Ministero come motivo di appello, mentre era stata allegata solo successivamente nel grado di gravame; hanno inoltre denunciato nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo. Con il secondo motivo hanno prospettato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione del risarcimento in presenza dell'immissione in ruolo, invocando gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. in relazione alla clausola 1 dell'Accordo quadro sulla proroga dei contratti a termine e all'art. 6, par. 1, CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure di legittimità costituzionale e ha confermato l'orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione conseguita secondo il sistema previgente e, comunque, l'immissione in ruolo sopravvenuta, vale come misura idonea a sanare il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, ferma restando la possibilità di domandare e provare specifici danni ulteriori. Quanto alla censura processuale, ha ritenuto rituale la deduzione della stabilizzazione nel giudizio di appello, poiché la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale derivante dalla sentenza costituzionale n. 187/2016 imponeva l'adeguamento delle difese anche nel secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione processuale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 342, 345 e 346 c.p.c.

    Le ricorrenti li invocavano per contestare la tardività della deduzione della stabilizzazione; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo rituale la deduzione nel giudizio di appello alla luce della sopravvenienza normativa e giurisprudenziale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita decisione su fatti tardivamente introdotti.

  • art. 3 Cost.

    La censura di disparità di trattamento tra rapporto privato e pubblico è stata ritenuta infondata per la non comparabilità dei fenomeni giuridici posti a raffronto.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    La Corte ha escluso il contrasto con il diritto eurounitario e con la CEDU, richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia.

  • Clausola 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    È richiamata dalle ricorrenti per sostenere la necessità del risarcimento; la Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE il sistema interno che considera la stabilizzazione misura riparatoria.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    La dedotta violazione è stata esclusa perché la situazione non è stata assimilata a un intervento normativo sopravvenuto che alteri indebitamente l'assetto processuale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per rinviare ai precedenti di legittimità già ampiamente motivati.

  • art. 20 L. 87/1953

    Indicato per individuare il momento di efficacia della pronuncia di incostituzionalità come riferimento per le conseguenze processuali sopravvenute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Richiamato per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 4, commi 1 e 11, L. 124/1999

    Norme del previgente sistema scolastico ritenute dalla Corte costituzionale illegittime nella parte in cui consentivano la reiterazione senza limiti dei contratti a termine.

  • L. 107/2015

    La Corte la considera come fonte della stabilizzazione straordinaria nel settore scolastico, idonea a sanare il precariato e a costituire misura riparatoria.

  • art. 32 L. 183/2010

    Richiamato solo per evidenziare la diversa disciplina del rapporto privato rispetto a quello pubblico.

  • art. 20 L. cost. 87/1953

    Serve a individuare l'efficacia temporale della decisione della Corte costituzionale e, quindi, il momento rilevante per valutare le conseguenze processuali.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, la stabilizzazione del lavoratore conseguita secondo il sistema vigente o sopravvenuto può costituire misura idonea a riparare il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, escludendo il risarcimento automatico del danno da precarizzazione.
  • La sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale che incida sul fondamento dell'assetto normativo applicabile impone alle parti di adeguare le difese anche in grado di appello, consentendo la deduzione di fatti e documenti consequenziali al nuovo quadro giuridico.
  • La deduzione nel giudizio di gravame di una stabilizzazione intervenuta prima della decisione è rituale quando la questione del contratto a termine pende ancora in appello e il fatto sopravvenuto si innesta su un assetto normativo/giurisprudenziale mutato durante il processo.
  • La domanda di risarcimento per abuso del termine non è automaticamente esclusa dalla sola immissione in ruolo se il lavoratore allega e prova danni ulteriori specifici, per i quali non opera alcuna presunzione favorevole.
  • Non sussiste violazione del principio di uguaglianza nel trattare diversamente il rapporto di lavoro pubblico scolastico e quello privato, poiché conversione del rapporto e stabilizzazione non sono fenomeni giuridici pienamente comparabili.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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