Sentenza n. 1661/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 114/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 480/2024 Corte d’Appello di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva ordinato l’accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 114/2025 della Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto in suo favore l’accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente quale contributo per la formazione relativo all’anno scolastico 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 marzo 2025. Alla data di proposizione del ricorso, 8 aprile 2026, era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, la quale non aveva provveduto all’accredito. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era prodotto in copia conforme, era stato notificato all’Amministrazione soccombente e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. In assenza di contestazione sull’inottemperanza, il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza mediante accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo di 500 euro, maggiorato degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato ove versato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti relativi a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso, rendendo procedibile l’azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1 e Tabella n. 21 dell’Allegato 1
Sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, con dimidiazione dei parametri e ulteriore riduzione in considerazione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all’amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un’inottemperanza non contestata, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, includendo nel pagamento gli interessi legali maturati dal momento indicato nel titolo o, in mancanza, dalla pubblicazione della decisione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, fissando anche il termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico e l’attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria, senza autonoma liquidazione a carico dell’amministrazione inadempiente.
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