Cassazione Penale, Ordinanza n. 28805/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi e l'assenza di specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso, presentato a mezzo difensore, si lamentava in modo generico la mancanza di un'adeguata motivazione circa l'esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che le doglianze erano formulate in termini del tutto aspecifici, prive di indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, e che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e non illogica, conforme a quella di primo grado.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito per il reato in materia di stupefacenti.
art. 129 c.p.p.
Richiamato come parametro per la verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; la Corte afferma che il ricorso censurava in modo generico la motivazione sul punto.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti: non sono ammissibili censure meramente generiche o apodittiche.
- La contestazione dell'omessa declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che imporrebbero la diversa decisione.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28607/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28644/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28656/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28657/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28658/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28659/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →