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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28805/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi e l'assenza di specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso, presentato a mezzo difensore, si lamentava in modo generico la mancanza di un'adeguata motivazione circa l'esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che le doglianze erano formulate in termini del tutto aspecifici, prive di indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, e che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e non illogica, conforme a quella di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro per la verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; la Corte afferma che il ricorso censurava in modo generico la motivazione sul punto.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti: non sono ammissibili censure meramente generiche o apodittiche.
  • La contestazione dell'omessa declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che imporrebbero la diversa decisione.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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