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Sentenza

Sentenza n. 1074/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza di demolizione per opere eseguite in parziale difformità ai sensi dell’art.34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s .m.i., Prot. n. -OMISSIS 2025-, assunta in data 06 maggio 2025 dal Sindaco pro tempore del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, nella dichiarata qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, e notificata in pari data al sig. -OMISSIS-; - nonché di ogni atto ad essa presupposto consequenziale o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto

Giustizia amministrativa202500846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di un muro in cemento armato realizzato lungo una strada pubblica, qualificato dal Comune come nuovo muro di sostegno costruito in assenza di idoneo titolo edilizio e in violazione delle distanze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, anzitutto, l'erronea applicazione dell'art. 8.18 delle NTA del PGT. L'immobile ricade nell'ambito del tessuto urbano consolidato, per il quale la disposizione consente, ove il PGT non stabilisca diversamente mediante linee di arretramento, l'allineamento ai fabbricati esistenti, purché non sia pregiudicata la sicurezza della circolazione veicolare. Il ricorrente ha sostenuto che il muro sopraelevato era stato realizzato sul medesimo sedime del muro preesistente e in allineamento con i muri di recinzione della zona, sicché non era dovuto l'arretramento di cinque metri dalla strada. Ha inoltre contestato l'affermazione comunale secondo cui il muro sarebbe stato realizzato in assenza di titolo edilizio e senza indicazioni progettuali sulla sua altezza, rilevando che il permesso di costruire e, soprattutto, la SCIA in variante descrivevano l'innalzamento dei muri perimetrali e il livellamento del terreno; le tavole progettuali rappresentavano il muro sopraelevato e consentivano di desumerne l'altezza dalla scala grafica. Il Comune ha eccepito la tardività o inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di verbale di sopralluogo, comunicazioni e avvio del procedimento, ritenuti autonomamente lesivi, e ha sostenuto nel merito che il muro costituisse una nuova opera di sostegno, difforme dai titoli edilizi e soggetta alle distanze dalle strade.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività. Il verbale di sopralluogo, le comunicazioni comunali e l'avvio del procedimento sono stati qualificati come atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività: essi si inserivano nel procedimento di accertamento dell'abuso e non producevano effetti negativi definitivi fino all'ordinanza di demolizione. La clausola di impugnabilità eventualmente contenuta in tali atti non poteva trasformarli in provvedimenti autonomamente lesivi. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Quanto alle distanze, il giudice ha ritenuto rispettata la condizione dell'allineamento prevista dall'art. 8.18 delle NTA, poiché il muro contestato occupava una posizione sostanzialmente analoga a quella del muro preesistente e risultava allineato ai muri di recinzione presenti nella zona. Un arretramento avrebbe creato un disallineamento artificiale rispetto all'assetto edilizio consolidato. Il rischio per la sicurezza della circolazione veicolare, indicato nell'esposto del confinante, non era stato concretamente accertato dal Comune; inoltre, lo spazio verde tra il muro e il passo carrabile attenuava i problemi di visibilità. Il muro, pur sopraelevato, beneficiava quindi della deroga per l'allineamento e non era soggetto alla distanza minima dalla strada. Quanto al titolo edilizio, la SCIA in variante descriveva espressamente l'innalzamento dei muri perimetrali e il mantenimento del giardino alla quota dei marciapiedi; le tavole progettuali rappresentavano il muro nella nuova configurazione e consentivano di desumerne l'altezza, sebbene mancasse un'indicazione numerica. La SCIA in variante costituiva pertanto idoneo titolo edilizio. L'ordinanza di demolizione è stata annullata. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    È indicato nell'epigrafe quale base normativa dell'ordinanza di demolizione per opere eseguite in parziale difformità; la decisione annulla l'ordinanza per l'erronea qualificazione della difformità e per l'insussistenza dell'abuso contestato.

  • art. 8.18 NTA del PGT

    nelle zone del tessuto urbano consolidato, ove non diversamente disciplinato dal PGT mediante l’indicazione delle linee di arretramento, è consentito l’allineamento ai fabbricati esistenti, purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare

    La disposizione consente, nel tessuto urbano consolidato, l'allineamento ai fabbricati esistenti in assenza di specifiche linee di arretramento. L'allineamento può riferirsi al complesso della costruzione, comprendendo il fabbricato, il muro di delimitazione della proprietà e il muro di sostegno del giardino. Il limite della sicurezza della circolazione deve essere concretamente verificato dall'amministrazione.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione al deposito di documenti e memorie in vista dell'udienza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Gli atti di sopralluogo, le comunicazioni di contestazione dell'abuso e l'avviso di avvio del procedimento, quando si inseriscono nell'istruttoria e non producono una lesione definitiva, sono atti endoprocedimentali privi di autonoma impugnabilità; l'interesse a ricorrere diviene attuale con l'adozione dell'ordinanza conclusiva di demolizione.
  • La mera clausola contenuta in un atto amministrativo che ne affermi l'impugnabilità non è sufficiente a renderlo autonomamente lesivo se mancano gli effettivi presupposti processuali dell'impugnazione.
  • Quando le NTA consentono, nelle zone del tessuto urbano consolidato, l'allineamento ai fabbricati esistenti in assenza di linee di arretramento, l'allineamento può essere valutato con riferimento all'assetto edilizio complessivo, comprendendo anche il muro di delimitazione o di sostegno che insiste sul sedime della costruzione preesistente.
  • Il limite della deroga all'arretramento costituito dal pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare richiede un accertamento concreto da parte dell'amministrazione; non è sufficiente il generico richiamo a un esposto di un confinante quando gli elementi istruttori disponibili non dimostrino effettivi problemi di visibilità o sicurezza.
  • La mancanza dell'indicazione numerica dell'altezza di un muro non comporta di per sé l'assenza di titolo edilizio quando la relazione tecnica e gli elaborati grafici del progetto rappresentano chiaramente l'innalzamento dell'opera e consentono di desumerne le dimensioni mediante la scala grafica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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