Cassazione Penale, Sentenza n. 33271/2026 del 10/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato responsabile della detenzione illegale di 14 cartucce calibro 12, rinvenute il 16 novembre 2019 in un terreno a lui concesso in comodato, recintato e chiuso con cancello munito di lucchetto. Le cartucce erano avvolte in un involucro di plastica. Il Tribunale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e aveva applicato la pena di sei mesi di arresto, disponendo la confisca e la distruzione delle munizioni. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione si articolava in cinque motivi: vizio di motivazione sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in ragione di asserite difformità tra le deposizioni testimoniali; omessa motivazione sull'eccezione di inutilizzabilità della deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria nuovamente esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; mancata valutazione della documentazione relativa a precedenti perquisizioni negative dello stesso terreno; motivazione apparente o contraddittoria sulla funzionalità delle cartucce e, quindi, sulla sussistenza del reato; motivazione asseritamente apparente sulla determinazione della pena, nonostante l'esclusione dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha complessivamente respinto il ricorso, ritenendo alcuni motivi inammissibili e gli altri infondati. Ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove né una rilettura dei fatti, quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua, logica e priva di errori giuridici. La mancata rinnovazione dell'istruttoria era stata motivata adeguatamente, non risultando decisive le asserite divergenze testimoniali. Il motivo relativo alle precedenti perquisizioni negative è stato dichiarato aspecifico, poiché non spiegava in modo concreto perché tali circostanze avrebbero escluso la responsabilità. È stata ritenuta non manifestamente illogica la valutazione sulla funzionalità delle cartucce, desunta anche dalla loro conservazione in un involucro di plastica destinato a proteggerle dall'umidità. La pena è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base degli artt. 132 e 133 cod. pen., senza utilizzare l'aggravante precedentemente esclusa. Alla reiezione è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 697 c.p.
detenzione illegale di munizioni
La responsabilità è stata confermata in relazione alla detenzione illegale di 14 cartucce calibro 12, ritenute nella disponibilità dell'imputato e funzionali.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante contestata è stata esclusa dai giudici di merito e non è stata utilizzata per determinare la pena.
art. 603, comma 1, c.p.p.
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale
La rinnovazione presuppone l'incompletezza dell'indagine dibattimentale e l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; la relativa valutazione del giudice di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 507 c.p.p.
nuova assunzione della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria
La sentenza dà atto della doglianza difensiva relativa all'esame del teste ai sensi di tale disposizione, senza accoglierla.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
mancata assunzione di una prova decisiva
Il motivo fondato sulla mancata valutazione della documentazione relativa alle precedenti perquisizioni è stato ritenuto aspecifico.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità non consente la contrapposizione di una diversa lettura delle prove alla motivazione dei giudici di merito, salvo contraddizioni macroscopiche e decisive.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
aspecificità dei motivi di impugnazione
La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso determina l'inammissibilità del motivo.
art. 132 c.p.
criteri di commisurazione della pena
La pena è stata determinata considerando i criteri generali di commisurazione.
art. 133 c.p.
indici di commisurazione della pena
La motivazione della pena, superiore al minimo ma contenuta entro la media edittale, è stata ritenuta adeguata in ragione degli elementi richiamati dalla Corte d'appello, incluso il collegamento del possesso delle munizioni all'appartenenza al sodalizio mafioso.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione dei fatti quando i giudici di merito abbiano motivato in modo congruo, logico e giuridicamente corretto; le censure che mirano soltanto a ottenere una valutazione più favorevole delle risultanze processuali sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione dedotto mediante il riferimento ad atti processuali può essere riconosciuto soltanto quando gli atti, specificamente indicati e acquisiti, contengano elementi decisivi e obiettivamente incontrovertibili, la cui incompatibilità con la motivazione sia macroscopica e immediatamente percepibile; non è sufficiente una diversa lettura, anche plausibile, delle prove.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello richiede la dimostrazione dell'incompletezza dell'istruzione e dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti; la valutazione del giudice d'appello non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
- Le precedenti perquisizioni negative non escludono di per sé la responsabilità per il successivo rinvenimento di munizioni; la relativa deduzione difensiva deve spiegare specificamente il nesso per cui tale circostanza sarebbe incompatibile con la detenzione contestata, non potendo fondarsi su mere ipotesi prive di riscontro.
- La funzionalità delle munizioni può essere desunta anche da elementi obiettivi relativi alle modalità di conservazione, come la protezione mediante involucro idoneo a preservarle dall'umidità, purché la valutazione sia logicamente motivata.
- La pena superiore al minimo edittale non richiede una giustificazione analitica di ogni criterio, ma deve essere sorretta dall'indicazione degli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; l'esclusione di un'aggravante non impedisce di valorizzare, ai fini della commisurazione, altri elementi di gravità concretamente accertati.
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