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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32483/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la decisione della Corte d'appello deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., l'erronea qualificazione del fatto come riciclaggio consumato anziché tentato, in relazione agli artt. 56 e 648-bis c.p. Secondo il ricorrente, l'azione sarebbe stata interrotta prima del completamento. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza riproponeva le medesime questioni già formulate in appello e motivatamente respinte. I giudici di merito avevano accertato, sulla base della deposizione testimoniale e del verbale di sequestro, che l'imputato, insieme ad altri soggetti non identificati, era stato sorpreso mentre caricava su un furgone pneumatici completi di cerchi in lega provenienti da un veicolo di provenienza furtiva; inoltre, un secondo mezzo con analogo carico si era già allontanato. Ne risultava che, prima dell'intervento della polizia giudiziaria, una parte dei beni era stata concretamente trasferita. Il ricorso mirava quindi a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come riciclaggio consumato, osservando che il delitto è a forma libera e non richiede il completamento dell'intera operazione di trasferimento o occultamento dei beni: è sufficiente la concreta realizzazione di una parte della condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Poiché parte degli pneumatici era già stata trasferita sul furgone, non ricorreva il tentativo. La Corte ha inoltre rilevato la non specificità del motivo, in quanto meramente reiterativo delle doglianze d'appello e diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il ricorso è stato esaminato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 56 c.p.

    La disciplina del tentativo non è applicabile quando la condotta tipica del riciclaggio si è già concretamente realizzata, anche solo parzialmente, in misura sufficiente a integrare il reato consumato.

  • art. 648-bis c.p.

    Il riciclaggio è un reato a forma libera; ai fini della consumazione non è necessario che l'intera operazione di trasferimento o occultamento sia completata, essendo sufficiente la realizzazione concreta di una parte della condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Massime di principio

  • Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera, si consuma quando sia stata concretamente realizzata anche solo una parte della condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni; non è necessario il completamento dell'intera operazione di trasferimento o occultamento.
  • Il trasferimento materiale, anche parziale, di beni di provenienza delittuosa può integrare il riciclaggio consumato quando costituisca attuazione concreta della condotta tipica, anche se l'intervento della polizia impedisce il completamento delle ulteriori attività programmate.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca sostanzialmente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica argomentata alla decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dello stesso compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito, salvo specifiche censure riconducibili ai vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale

Testo integrale

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