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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23712/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico di un’azienda sanitaria locale aveva chiesto il pagamento delle ore lavorative svolte in eccedenza rispetto al debito orario istituzionale nel periodo luglio 2012-aprile 2014, deducendo che tali prestazioni fossero state autorizzate e dovessero essere remunerate ai sensi della contrattazione collettiva applicabile alla dirigenza medica. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo desumibile dagli atti un’autorizzazione quantomeno implicita dell’azienda, alla luce della conoscenza delle difficoltà operative del dirigente e della necessità di assicurare servizi aziendali essenziali. L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione delle norme collettive sulla dirigenza medica, del d.lgs. n. 66/2003, del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 97 Cost., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo l’assenza di preventiva autorizzazione amministrativa e lamentando che la corte di merito avesse riconosciuto il compenso senza prova; (2) violazione del principio di non contestazione e delle norme processuali, deducendo di aver contestato tempestivamente la mancanza di autorizzazione e che gravasse sul medico l’onere di provare sia la prestazione sia il titolo autorizzatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure infondate perché non si confrontavano con l’accertamento di merito circa l’autorizzazione implicita e, in sostanza, miravano a ottenere una diversa lettura delle prove; inoltre ha rilevato carenze di autosufficienza sul motivo relativo alla non contestazione.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso dell’azienda sanitaria, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto al dirigente medico il diritto al compenso per le ore eccedenti. La Cassazione ha affermato che, nel caso concreto, le prestazioni aggiuntive erano state richieste per esigenze eccezionali e temporanee di servizio e che, sulla base degli accertamenti del giudice di merito, dovevano considerarsi autorizzate quantomeno implicitamente. Ha inoltre ribadito che le doglianze della ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame, in realtà contestavano l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, non sindacabile nei limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in presenza di doppia conforme. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 c.c.n.l. 3 novembre 2005 Area dirigenza medica e veterinaria

    l’orario dei dirigenti medici è confermato in 38 ore settimanali; l’eventuale impegno aggiuntivo per obiettivi eccedenti può essere remunerato solo nei casi e alle condizioni previste dalla contrattazione e dalla disciplina aziendale/regionali.

  • art. 55 c.c.n.l. 8 giugno 2000 Area dirigenza medica e veterinaria

    le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell’attività istituzionale possono essere retribuite; il compenso presuppone però che ricorrano le condizioni previste dalla norma collettiva e la richiesta aziendale.

  • art. 65 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 Area dirigenza medica e veterinaria

    la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; in via generale esclude il diritto del dirigente a un compenso per straordinario, salvo specifiche previsioni.

  • art. 17 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria

    richiamato come disciplina dell’orario dei dirigenti medici nel sistema contrattuale di riferimento.

  • art. 16 c.c.n.l. del 2005

    richiamato per la disciplina dei servizi di guardia.

  • art. 18 c.c.n.l. del 2005

    integra l’art. 55 del c.c.n.l. 2000 prevedendo condizioni e limiti per la retribuzione delle guardie notturne e delle prestazioni aggiuntive.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico fondamentale e accessorio remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti al dirigente e gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio.

  • art. 5 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell’orario di lavoro, ma il ricorso è stato ritenuto infondato sulla base della disciplina speciale della dirigenza medica.

  • art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’organizzazione del servizio sanitario e dei dirigenti medici.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e organizzazione della pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a una diversa lettura del fatto provato.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto il motivo carente di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in connessione con la dedotta erronea pronuncia oltre i limiti della domanda.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sul principio di non contestazione e sulle preclusioni della difesa.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di difese del convenuto nel rito del lavoro.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo in relazione al giusto processo.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha precisato che le censure, pur formalmente di violazione di legge, tendevano a rivalutare il fatto; ha inoltre escluso il sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario, il compenso per prestazioni eccedenti l’orario ordinario non deriva automaticamente dal mero superamento delle 38 ore, ma presuppone una previsione collettiva specifica e, di regola, la previa richiesta o autorizzazione del datore di lavoro, anche desumibile implicitamente dagli atti e dalle circostanze del caso.
  • Le censure di legittimità che, sotto l’apparente veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove sono inammissibili o comunque infondate se non si confrontano con il decisum del giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme in fatto, non è consentito trasformare la doglianza sulla valutazione delle prove in un vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per effetto del divieto posto dall’art. 348-ter c.p.c.
  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; una mera sintesi narrativa o generica allegazione non soddisfa l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.
  • Nel sistema della dirigenza medica, il principio di onnicomprensività della retribuzione opera come regola generale, ma le prestazioni aggiuntive retribuibili restano eccezionali e devono essere ricondotte alle ipotesi espressamente previste dalla contrattazione collettiva e dalla disciplina organizzativa dell’ente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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