Ordinanza n. 2790/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato prot. n. 5649 del 26 maggio 2025, emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e consolato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha sostenuto di avere richiesto l'appuntamento il 31 agosto 2023, anteriormente alla scadenza del nulla osta, ma non ha fornito prova di tale circostanza. Ha inoltre contestato la mancata applicazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, assumendo l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l'affermazione relativa alla richiesta tempestiva dell'appuntamento non era provata. Ha inoltre ritenuto che l'Amministrazione non fosse tenuta ad applicare l'art. 10-bis della l. n. 241/1990, in ragione delle innovazioni introdotte dal d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024, applicabili alla fattispecie secondo la disciplina intertemporale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 10-bis l. 241/1990
Il TAR ha escluso l'obbligo dell'Amministrazione di applicare il preavviso di rigetto alla fattispecie, alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, e della relativa disciplina intertemporale.
d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024
Le innovazioni normative sono state ritenute pienamente applicabili al caso concreto e determinanti per escludere l'obbligo di applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.
Massime di principio
- Quando il ricorrente fonda la domanda cautelare sulla tempestiva presentazione di un'istanza o sulla richiesta di un appuntamento amministrativo, deve fornire prova della circostanza dedotta; in mancanza, tale allegazione non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris.
- Le modifiche normative introdotte dal d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024, possono escludere l'obbligo di applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 alle fattispecie cui risultano applicabili secondo la disciplina intertemporale.
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