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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45682/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la restituzione nel termine per proporre impugnazione sostenendo di non aver avuto contezza dell'assenza del proprio difensore all'udienza di discussione sino al 17/01/2023, quando otteneva i verbali di udienza dai quali risultava che il difensore di fiducia non era presente, sebbene la sentenza indicasse erroneamente la sua presenza. Deduceva che tale insieme di circostanze integrava causa di forza maggiore che giustificava la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la negligenza o l'inesatto adempimento del mandato difensivo non costituiscono di per sé caso fortuito o forza maggiore idonei a legittimare la restituzione nel termine e che occorre valutare le modalità di controllo dell'assistito sul difensore e il contesto normativo. L'errore nel testo della sentenza sulla presenza del difensore non è idoneo a trasferire automaticamente la responsabilità. Inoltre la conoscenza della condanna è stata fatta decorrere dalla notifica dell'ordine di esecuzione, rispetto alla quale la richiesta era tardiva. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La norma regola la restituzione nel termine per caso fortuito o forza maggiore; la Corte interpreta che il mancato o inesatto adempimento del mandato difensivo, da solo, non integra automaticamente tale causa esimente, dovendosi valutare caso per caso il controllo dell'assistito e le circostanze concrete

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per irrogare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La semplice negligenza o l'inesatto adempimento del difensore di fiducia non costituiscono automaticamente caso fortuito o forza maggiore: occorre dimostrare circostanze eccezionali e imprevedibili
  • Il giudizio sulla sussistenza della forza maggiore è valutato caso per caso, tenendo conto del grado di controllo che l'assistito poteva esercitare sull'operato del difensore e delle comunicazioni ricevute
  • L'errore materiale nella sentenza che indica la presenza del difensore non è, di per sé, sufficiente a sospendere i termini se il ricorrente poteva o doveva accertarsi dell'effettiva situazione processuale
  • La decorrenza del termine per chiedere la restituzione si collega al momento in cui il soggetto ha effettiva conoscenza della condanna, spesso coincidente con la notifica dell'ordine di esecuzione
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pertanto è importante valutare con attenzione i presupposti di ammissibilità prima di proporre ricorso

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