Cassazione Penale, Ordinanza n. 07122/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per il reato contestato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondate o non specifiche le censure sulla qualifica soggettiva dello steward e sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per violenza commessa nei confronti di uno steward addetto ai controlli dei titoli di accesso allo stadio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sulla configurabilità del reato, sostenendo che non era stata prodotta in giudizio documentazione idonea a dimostrare che lo steward fosse in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legge e, quindi, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la prima doglianza generica, rilevando che il giudice di merito aveva valorizzato il provvedimento del questore e il sistema normativo che attribuisce allo steward incaricato dei controlli una funzione pubblicistica, e ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la pena era stata motivatamente determinata in misura lievemente superiore al minimo, tenendo conto della gravità dei fatti e dei precedenti specifici dell'imputato.
Norme richiamate
art. 6-quater L. 401/1989
La norma è richiamata come base della contestazione per la violenza esercitata contro i soggetti preposti ai controlli dei titoli di accesso allo stadio; la Corte la considera applicabile al caso in cui la vittima sia uno steward addetto ai controlli, purché incaricato secondo la disciplina di settore.
art. 336 c.p.
È richiamato in relazione alla condotta di violenza o minaccia posta in essere per costringere il soggetto addetto ai controlli a omettere un atto del proprio ufficio o servizio.
art. 11 TULP
La Corte richiama la disciplina dei requisiti e della verifica preventiva demandata al questore per l'abilitazione e l'incarico degli steward addetti ai controlli.
Massime di principio
- La censura sulla qualifica soggettiva della persona offesa è inammissibile per difetto di specificità quando il giudice di merito abbia già richiamato la disciplina amministrativa che abilita lo steward ai controlli e ne attesti l'effettivo incarico.
- Ai fini della configurabilità della fattispecie, rileva che lo steward sia stato formalmente inserito nel circuito dei controlli con verifica dei requisiti e incarico dell'autorità competente, non essendo necessaria la produzione in giudizio di ulteriori documenti se la motivazione di merito già dà conto della sua investitura.
- Il giudizio di legittimità sul trattamento sanzionatorio non consente una rivalutazione del merito quando la pena sia stata determinata con motivazione congrua, fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, anche in presenza di precedenti penali specifici.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi negativi quali la gravità concreta della condotta e i precedenti dell'imputato, rendendo adeguata una pena solo lievemente superiore al minimo edittale.
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