Ordinanza n. 64/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione della Giunta Comunale di Cosenza n. 121 del 18 luglio 2025, pubblicata in data 21.07.2025, nonché dell'Avviso emesso dal Dirigente del Settore XV in data 24 luglio 2025; - di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Polimeni Salvatore, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale in data 8 gennaio 2026: - della comunicazione di avvio procedimento amministrativo prot. n. 0101135 notificata in data 3 novembre 2025; - di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale di Cosenza n. 121 del 18 luglio 2025, conseguente avviso dirigenziale, nonché comunicazione di avvio del procedimento e diffida alla prosecuzione dell'attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la deliberazione comunale e l'avviso dirigenziale relativi alla verifica dei requisiti per il mantenimento della licenza di commercio su aree pubbliche. Con motivi aggiunti ha contestato la comunicazione di avvio del procedimento notificata il 3 novembre 2025, contenente anche la diffida alla prosecuzione dell'attività, deducendo l'illegittimità dell'azione amministrativa. A sostegno della domanda cautelare ha richiamato la nuova iscrizione della ditta nel Registro delle Imprese, dal 30 ottobre 2025, e l'attribuzione di una nuova partita IVA dal 17 ottobre 2025, nonché una precedente ordinanza cautelare del TAR relativa alla dismissione dei box.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'azione comunale si fondasse su presupposti oggettivi e non contestabili: la cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese risaliva al 3 marzo 2003 e la partita IVA era stata cessata il 22 settembre 2025. Secondo il TAR, l'iscrizione al Registro delle Imprese costituisce requisito essenziale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per il mantenimento della relativa licenza. La nuova iscrizione e la nuova partita IVA ottenute nell'ottobre 2025 non erano idonee a superare l'irregolarità consolidata rilevata dall'amministrazione, poiché l'istruttoria era stata avviata sulla base della situazione esistente al momento delle verifiche. È stata inoltre ritenuta non pertinente la precedente ordinanza cautelare, riguardante esclusivamente la dismissione dei box e non la verifica dei requisiti per il mantenimento della licenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto l'istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando i motivi aggiunti non presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, anche senza una specifica valutazione del periculum in mora.
- Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per il mantenimento della relativa licenza, l'iscrizione al Registro delle Imprese costituisce un requisito essenziale.
- La regolarizzazione successiva, mediante nuova iscrizione nel Registro delle Imprese e attribuzione di una nuova partita IVA, non supera automaticamente l'irregolarità preesistente sulla quale l'amministrazione ha fondato l'avvio dell'istruttoria, quando tale irregolarità risultava consolidata al momento delle verifiche.
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