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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15407/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo insussistenti vizi denunciabili sulla pena e sulle attenuanti generiche. Ha confermato il quadro motivazionale della Corte di merito sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. in punto di determinazione della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono manifestamente infondati perché generici, privi di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione congrua, fondata sulla negativa personalità dell'imputato, sui plurimi precedenti e sulla gravità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    norma che individua il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello, ma il contenuto incriminatore non è oggetto di approfondimento nella decisione, centrata solo sui motivi di ricorso sulla pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente quale parametro per censurare la determinazione della pena; la Corte afferma che la valutazione di congruità della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ritiene che il diniego sia sorretto da motivazione congrua e non sindacabile come nuova valutazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e della congruità della pena.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fonda su elementi specifici quali la personalità negativa dell'imputato, i precedenti penali e la gravità del fatto.
  • Il ricorso per cassazione contro la dosimetria della pena deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o apodittiche sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità.
  • La censura sulla pena è scrutinabile in cassazione solo se la determinazione sanzionatoria risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico manifesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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