Cassazione Civile, Ordinanza n. 18345/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società fornitrice aveva concluso con una società poi fallita un contratto di fornitura di moduli prefabbricati con riserva di proprietà, collegato a un appalto pubblico della stessa società acquirente con un diverso committente. Dopo aver incassato solo un acconto e consegnato i beni, la fornitrice risolveva il contratto per inadempimento della controparte; in sede di verifica del passivo il suo credito veniva ammesso soltanto in chirografo. La fornitrice proponeva opposizione allo stato passivo chiedendo la prededuzione del credito, sostenendo che esso fosse sorto in occasione e in funzione della procedura concordataria, valorizzando: il collegamento funzionale con l’appalto pubblico, la perdurante efficacia dei contratti durante il preconcordato, la scelta della debitrice di non sciogliersi dai contratti ex art. 169-bis l.fall., e l’asserita irrilevanza del fatto che la procedura concordataria non fosse sfociata in ammissione. In cassazione denunciava violazione degli artt. 103, 111 e 169-bis l.fall. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale non avesse riconosciuto la prededuzione e avesse errato nel negare il nesso funzionale e nel valorizzare il mancato possesso dei beni da parte del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero autosufficienti perché non riportavano il contenuto della proposta e del piano concordatari eventualmente depositati dopo la domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., impedendo così di verificare l’assunto della ricorrente circa l’interesse della massa alla prosecuzione dei contratti. Inoltre ha applicato i principi delle Sezioni Unite sulla prededuzione e sulla consecuzione tra procedure: la prededuzione per crediti sorti in funzione di una procedura successiva richiede una reale funzionalità agli scopi della procedura e una consecuzione tra procedure che, nel caso di specie, mancava perché alla domanda di concordato con riserva non era seguita l’apertura della procedura minore. La Corte ha quindi escluso che il credito, sorto dal rapporto contrattuale poi risolto per inadempimento, potesse essere considerato prededucibile ex art. 111 l.fall. o ex art. 103 l.fall., e ha confermato la decisione di merito che lo aveva collocato in chirografo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
opposizione allo stato passivo
utilizzato come base processuale per contestare la collocazione del credito nel passivo fallimentare.
art. 103 l.fall.
la Corte esclude che nel caso di specie possa operare la prededuzione da mancato possesso dei beni da parte della massa; la ricorrente stessa non insisteva utilmente su questa norma.
art. 111 l.fall.
la prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale; tale funzionalità va verificata in concreto e non può essere riconosciuta automaticamente per il solo fatto che il credito sia maturato in pendenza di una domanda di concordato con riserva non sfociata nell’apertura della procedura.
art. 169-bis l.fall.
la mancata richiesta di scioglimento o sospensione del contratto non basta da sola a fondare la prededuzione del credito del contraente in bonis.
art. 161, comma 6, l.fall.
la mera presentazione della domanda di concordato con riserva non equivale all’apertura della procedura e non è sufficiente, da sola, a radicare la prededuzione.
art. 162 l.fall.
richiamato nel dibattito sulla mancanza di ammissione del concordato e sulla sorte della domanda preconcordataria.
art. 69-bis, comma 2, l.fall.
richiamato dalla ricorrente in tema di consecuzione, ma la Corte ribadisce che la disciplina della consecuzione rileva nei limiti e secondo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza.
art. 160, comma 1, lett. a), l.fall.
evocato per descrivere la finalità del concordato, orientata alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei crediti.
art. 171, comma 2, l.fall.
richiamato nel ragionamento sulla funzione del concordato come procedura che coinvolge i creditori.
art. 175, comma 1 e comma 5, l.fall.
richiamato per sottolineare la centralità della proposta ai creditori e della loro decisione.
art. 177, comma 1, l.fall.
richiamato come norma che conferma il ruolo decisivo del ceto creditorio nel concordato.
art. 178 l.fall.
richiamato nel contesto della disciplina del concordato e del voto dei creditori.
art. 55 l.fall.
richiamato incidentalmente per gli effetti del blocco degli interessi nella procedura concorsuale.
art. 67 l.fall.
richiamato in relazione alla retrodatazione del periodo sospetto nelle ipotesi di consecuzione tra procedure.
art. 111-bis l.fall.
richiamato nel quadro della ridefinizione legislativa della prededuzione dopo la riforma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo per omesso esame di fatto decisivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per le memorie depositate in vista della decisione camerale.
Massime di principio
- La prededuzione ex art. 111 l.fall. non deriva dal solo dato cronologico della pendenza di una procedura concorsuale, ma richiede che il credito sia effettivamente sorto in occasione o in funzione della procedura secondo un nesso di strumentalità con i suoi scopi.
- Nel concordato preventivo, la mera presentazione della domanda con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall. non è sufficiente, di per sé, a rendere prededucibili i crediti del terzo; occorre che la procedura sia almeno aperta e che vi sia una reale consecuzione tra procedure idonea a conservare la funzionalità del credito agli scopi della prima procedura.
- La consecuzione tra procedure, ai fini della prededuzione, non coincide con una semplice continuità fattuale o con l’identità dello stato di crisi, ma esige assenza di discontinuità organizzativa e un collegamento sostanziale e procedurale tra la prima procedura e quella successiva.
- Non è sufficiente, per riconoscere la prededuzione, che il rapporto del terzo sia astrattamente collegato a un’operazione imprenditoriale più ampia o a un appalto pubblico; serve che la prestazione sia stata resa per assecondare, con ragionevole evidenza ex ante, gli scopi della specifica procedura concorsuale.
- In sede di legittimità, la censura che presuppone una diversa ricostruzione del piano o della proposta concordataria è inammissibile se il ricorso non riporta in modo autosufficiente gli atti processuali rilevanti che consentono alla Corte il controllo della doglianza.
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