Cassazione Civile, Ordinanza n. 35075/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da due atti di irrogazione di sanzioni emessi per la violazione dell'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997, relativa all'omessa indicazione separata nella dichiarazione dei redditi, per gli anni 2006 e 2007, dei costi sostenuti per acquisti di beni e servizi da fornitori residenti in paesi black list. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che, essendo stati annullati gli avvisi di accertamento e risultando provata la spettanza della deroga di cui all'art. 110, comma 11, t.u.i.r., non si applicasse la sanzione proporzionale del comma 3-bis, ma quella residuale dell'art. 8, comma 1. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso per censurare tale statuizione; il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. Successivamente, però, la Corte ha rilevato che la controversia era stata definita mediante adesione alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022, essendo stato depositato l'elenco delle controversie definibili con attestazione dei versamenti effettuati; non risultando un diniego di definizione, ha dichiarato estinto il giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della l. n. 197/2022, rilevata dal deposito dell'elenco previsto dall'art. 40, comma 3, del d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/2023 e dai versamenti indicati per i due atti sanzionatori oggetto del giudizio. In conseguenza di ciò ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché esso non opera nei casi di estinzione per definizione agevolata, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997
sanzione prevista in misura pari al 10% dell'importo dei costi non separatamente indicati
la CTR aveva ritenuto non applicabile tale sanzione in presenza della prova della deroga alla disciplina dei costi black list; la Cassazione non decide nel merito per sopravvenuta definizione agevolata.
art. 110, comma 11, t.u.i.r.
richiamato quale base della deroga che, secondo la CTR, era stata provata dalla contribuente; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 2.065,00
la CTR lo aveva ritenuto applicabile in luogo della sanzione proporzionale del comma 3-bis; la Cassazione non si pronuncia sul punto.
art. 1, commi 186 e seguenti, l. n. 197/2022
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; la presenza della domanda e dei versamenti, senza diniego, determina l'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
prevede che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
disciplinano il diniego della definizione e le relative impugnazioni; la Corte rileva l'assenza di diniego allo stato.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/2023
prevede il deposito dell'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, utile a documentare la regolare definizione della lite.
art. 391 c.p.c.
richiamato nel contesto normativo relativo alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
richiamato quale base per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità nelle controversie definite agevolmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato nei casi di estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando risulta documentata la definizione agevolata della controversia tributaria e non è stato notificato un diniego nei termini di legge, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza affrontare il merito dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata produce l'estinzione del processo anche se la controversia riguardava sanzioni tributarie e anche quando in pendenza del giudizio siano già state prospettate conclusioni sul merito.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In presenza dell'iscrizione nell'elenco delle controversie definibili e dell'attestazione dei versamenti richiesti dalla disciplina agevolativa, la regolare definizione della lite si presume sino a eventuale diniego tempestivamente comunicato.
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