Cassazione Penale, Sentenza n. 39176/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato, limitatamente alla dichiarazione di responsabilità, la condanna per il reato di ricettazione di un tablet marca Samsung. La ricorrente deduceva vizi di motivazione nel diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, comma secondo, c.p., avendo sostenuto che il valore del tablet fosse esiguo (nell'atto di appello indicato in circa 50 euro). Contestava quindi che il Tribunale e la Corte d'appello non avessero adeguatamente riconosciuto la forma attenuata della ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello, osservando che il giudice di appello non è obbligato a rispondere punto per punto a tutte le argomentazioni dell'impugnazione e può implicitamente disattendere deduzioni incompatibili con la ricostruzione adottata. Inoltre ha ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata di ricettazione, non rileva solo il valore della cosa bensì tutti gli elementi dell'art. 133 c.p. (gravità del fatto, capacità a delinquere, precedenti ecc.). La Corte d'appello aveva comunque rilevato elementi (valutazione del valore del tablet intorno a 100 euro e precedenti penali dell'imputata) che avrebbero impedito l'accoglimento della riduzione per la forma attenuata. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Riferimento alla procedura seguita nel processo (forme speciali previste dalla norma, es. modalità processuali adottate nel periodo emergenziale); indica che il procedimento è stato svolto secondo le disposizioni eccezionali previste dalla norma
art. 648, comma secondo, codice penale
art. 648, comma secondo, cod. pen.
Norma che disciplina la forma attenuata del reato di ricettazione (prevede la possibile configurazione della fattispecie in forma attenuata in relazione al valore del bene e ad altre circostanze). La Corte ha ribadito che la semplice indicazione di basso valore non è automaticamente sufficiente a far valere la forma attenuata, dovendosi valutare congiuntamente gli altri elementi di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 codice penale
Principio di determinazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice deve valutare la gravità del fatto, la personalità e la capacità a delinquere dell'imputato e gli altri elementi rilevanti per la commisurazione della pena. La Corte ha richiamato che, ai fini della valutazione dell'attenuante per ricettazione, vanno considerati tutti questi elementi e non solo il valore del bene.
art. 616 codice di procedura penale
Norma che prevede la condanna alle spese processuali della parte che vede totalmente respinto il ricorso in Cassazione. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in applicazione di questa norma.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non è tenuto a replicare espressamente a ogni singola argomentazione dell'appello: deduzioni incompatibili con la decisione possono essere ritenute implicitamente disattese
- Per la configurabilità della forma attenuata della ricettazione (art. 648, comma 2 c.p.) non è decisivo solo il valore economico del bene; vanno valutati anche gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità dell'imputato, precedenti, capacità a delinquere ecc.)
- La mera indicazione di un valore basso del bene (es. dichiarazione difensiva che il bene valga 50 euro) può non essere ritenuta sufficiente se il giudice valorizza elementi contrari (perizia/valutazione diversa, precedenti penali, circostanze del fatto)
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante in casi analoghi è utile documentare in modo convincente sia il reale valore del bene sia elementi positivi della personalità e della condotta dell'imputato che possono influire sulla valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Se la Corte d'appello manifesta consapevolezza del motivo di gravame, può respingerlo implicitamente; quindi è importante che il ricorso in cassazione evidenzi profili di vizio motivazionale non meramente argomentativi ma tali da dimostrare contraddizioni o carenze logiche effettive nella decisione impugnata
- Il rigetto totale del ricorso in Cassazione comporta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi impugna deve valutare il rischio economico di un rigetto integrale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39130/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39132/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39134/2022 del 18/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →