Ordinanza n. 147/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - a) della determinazione del Comando Legione Carabinieri “Puglia” – SM Ufficio Personale prot. n. -OMISSIS- del 13 gennaio 2026, notificata al ricorrente in data 22 gennaio 2026, con la quale veniva disposto il definitivo rigetto dell’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente; - b) del preavviso di rigetto; - c) di ogni atto comunque propedeutico e presupposto, ancorché sconosciuto al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di trasferimento adottato ai sensi dell'art. 398 del Regolamento dell'Arma dei Carabinieri, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il definitivo rigetto della propria istanza di trasferimento, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di ricorso. La controversia riguarda il diniego di trasferimento ai sensi dell'art. 398 del Regolamento dell'Arma dei Carabinieri, fondato sulle esigenze di servizio connesse all'organico deficitario della Stazione dei Carabinieri di assegnazione e sulla valutazione di media rilevanza delle condizioni di salute del coniuge.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e ha respinto la domanda cautelare. Il Collegio ha qualificato il trasferimento previsto dall'art. 398 del Regolamento dell'Arma dei Carabinieri come espressione di un potere di ampia discrezionalità, esercitabile in presenza di fondati e comprovati motivi configurabili come ragioni eccezionali, poiché derogatorie rispetto alle ordinarie procedure di trasferimento. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto ampiamente motivato mediante il riferimento alle precipue esigenze di servizio derivanti dal deficit di organico della stazione di assegnazione e alla sola media rilevanza delle condizioni di salute del coniuge. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 398 del Regolamento dell'Arma dei Carabinieri
Il trasferimento disciplinato dalla disposizione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, subordinato a fondati e comprovati motivi aventi carattere eccezionale, in quanto derogatori delle ordinarie procedure di trasferimento.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla salute della parte interessata.
Massime di principio
- Il trasferimento di un appartenente all'Arma dei Carabinieri previsto dall'art. 398 del relativo Regolamento costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa ed è subordinato alla sussistenza di motivi fondati e comprovati, aventi carattere eccezionale perché derogatori rispetto alle ordinarie procedure di trasferimento.
- È legittimamente respinta in sede cautelare la domanda avverso il diniego di trasferimento quando l'amministrazione abbia motivato il provvedimento con concrete esigenze di servizio, quali il deficit di organico della sede di assegnazione, e abbia valutato le condizioni di salute del coniuge come non sufficientemente rilevanti per integrare una ragione eccezionale.
- Nella valutazione cautelare del diniego di un trasferimento caratterizzato da ampia discrezionalità, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, in assenza di elementi che evidenzino l'illegittimità della motivazione relativa alle esigenze di servizio e alla comparazione delle circostanze personali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →