Sentenza n. 3429/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. QI/1006/2021 del 1° giugno 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la rinuncia era stata ritualmente notificata all'amministrazione almeno dieci giorni prima dell'udienza, secondo quanto richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., e che era stata accettata dalla parte resistente. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accordo delle parti.
Atto impugnato: diniego di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa edilizia ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. QI/1006/2021 del 1° giugno 2021, con la quale era stata rigettata la domanda di permesso di costruire. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire che Roma Capitale ne aveva contestato l'infondatezza nel merito. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dall'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
ai fini dell'estinzione del giudizio, l'atto di rinuncia, redatto secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia notificato alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del giudizio quando è notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, nel rispetto delle modalità previste dal medesimo articolo.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata quanto alle modalità di redazione dell'atto di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo determina l'estinzione del giudizio quando è redatta secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a., notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, nel caso considerato, accettata dall'amministrazione resistente.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia non comporta necessariamente la condanna alle spese: le spese possono essere compensate quando le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso.
Come è indicizzato
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