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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 387/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dal Di Blasi nei confronti del magistrato monocratico che lo giudicava. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 34, 36, comma 1, lett. h) e 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sostenendo l'incompatibilità del giudice perché questi aveva già giudicato lo stesso imputato per una contravvenzione (art. 18 T.U.L.P.S., R.D. 18/06/1931, n. 773) relativa a fatto simile commesso poche settimane prima, avendo peraltro espresso interpretazioni sulla norma incriminatrice e sulla questione di legittimità costituzionale. In subordine si sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 2, c.p.p., per presunto contrasto con gli artt. 24, 25 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante e sanato l'errore materiale nell'avviso di camera di consiglio (errata indicazione della sezione), non idoneo a ledere il diritto di difesa. Nel merito ha stabilito che le norme sull'incompatibilità e sulla ricusazione sono di stretta interpretazione: l'incompatibilità di cui all'art. 34 e la causa di ricusazione di cui all'art. 37 rilevano solo quando il giudice ha giudicato la stessa 'regiudicanda' intesa come medesimo fatto storico, non per fatti simili commessi in altra data. L'aver giudicato fatti analoghi in procedimenti distinti non determina di per sé mancanza di imparzialità né giustifica la ricusazione, anche se si siano affrontate le stesse questioni giuridiche. La questione di legittimità costituzionale proposta in subordine è stata ritenuta generica e manifestamente infondata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Non prevede incompatibilità del giudice per il solo fatto di avere già giudicato lo stesso imputato per un fatto simile commesso in altra data; rileva la coincidenza con la stessa 'regiudicanda' (identico fatto storico)

  • art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Rileva l'anticipata manifestazione di convincimento del giudice sulla res iudicanda (colpevolezza/innocenza) riguardante gli stessi fatti; non si applica per giudizi su fatti analoghi e autonomi nel tempo

  • art. 18 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Norma sostanziale contestata nei procedimenti citati; la decisione precisa che l'applicazione della stessa norma in procedimenti diversi non determina automaticamente incompatibilità del giudice

  • art. 610, comma 5, cod. proc. pen.

    L'avviso di fissazione di trattazione in cassazione non richiede requisiti tassativi a pena di nullità; errori materiali non idonei a creare incertezza sulla riferibilità del procedimento non comportano nullità

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Predisposizione della trattazione in camera di consiglio con avviso alle parti; in questo caso l'avviso errato è stato sanato e non ha pregiudicato il diritto di difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salva la colpa della parte, la Corte può condannare alle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende (nella fattispecie Euro 3.000,00)

  • Artt. 24, 25 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente nella prospettiva di contrasto con le norme processuali; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e infondata, chiarendo che la garanzia costituzionale di imparzialità (art. 111) è rilevante solo se il giudice ha espresso valutazioni sulla medesima fattispecie storica

  • Giurisprudenza costituzionale e comunitaria rilevante (es. Corte Cost. n. 371/1996, Corte EDU)

    Richiama i principi consolidati secondo cui la nozione di regiudicanda è il medesimo fatto storico; la Corte EDU considera non compromettente per imparzialità il fatto che un giudice abbia già deciso su accuse simili in procedimenti separati

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice ai sensi degli artt. 34 e 37 c.p.p. si verifica solo quando il giudice ha già esercitato funzioni giurisdizionali relative alla medesima regiudicanda, intesa come identico fatto storico; fatti simili in date diverse non bastano
  • L'aver affrontato e deciso questioni giuridiche analoghe in un procedimento precedente non determina automaticamente ricusazione o incompatibilità se i fatti non sono lo stesso fatto storico
  • Le cause di incompatibilità e di ricusazione sono di stretta interpretazione; non è ammessa applicazione analogica fuori dai casi espressamente previsti
  • Errori materiali o imprecisioni nella notifica/avviso che non impediscono di identificare con certezza il procedimento e le parti sono mere irregolarità e non comportano nullità né pregiudicano il diritto di difesa
  • Se il ricorso è manifestamente inammissibile e la parte non ha agito con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte può condannare alle spese e imporre il versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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