Ordinanza n. 323/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato l'improcedibilità o inefficacia di una SCIA in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa edilizia)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Palermo ha dichiarato l'improcedibilità o inefficacia della SCIA in sanatoria relativa a due manufatti denominati "catoi", chiedendone la sospensione cautelare. Dalla documentazione prodotta emergeva che il Segretariato generale del Comune aveva sollecitato il Settore edilizia a riesaminare la pratica, riesame conclusosi con l'adozione del provvedimento inibitorio impugnato. Il Collegio ha ravvisato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, possibili profili di difetto di istruttoria e un'interpretazione eccessivamente formalistica della disciplina applicata, considerato che non risultavano mutamenti della destinazione d'uso né, per quanto consta dagli atti e in assenza di una compiuta diversa misurazione sul posto, della superficie complessivamente occupata dai due manufatti.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha disposto che il Comune riesamini la pratica, previa effettuazione di un sopralluogo nel cantiere da parte dei tecnici comunali e della Polizia Municipale, con rilievo metrico. Il riesame dovrà verificare concretamente la situazione dei luoghi e superare l'approccio meramente formalistico ravvisato nell'atto impugnato. Il Collegio ha precisato che dall'eventuale mancato riesame trarrà argomenti di prova ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e consente al giudice, in presenza dei relativi presupposti, di adottare misure cautelari, nella specie disponendo il riesame dell'affare da parte dell'amministrazione.
art. 64 c.p.a.
Il Collegio ha affermato che dall'eventuale mancato riesame imposto all'amministrazione potrà trarre argomenti di prova.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può disporre il riesame della pratica da parte dell'amministrazione quando emergano, allo stato degli atti, profili di difetto di istruttoria nell'atto impugnato.
- Quando la decisione amministrativa dipende dalla concreta consistenza e configurazione dei luoghi, il riesame non può fondarsi soltanto su una lettura formalistica degli atti, ma deve essere preceduto da un sopralluogo e da rilievi tecnici adeguati.
- L'amministrazione, nel riesaminare una pratica edilizia, deve verificare in concreto gli elementi rilevanti, tra cui la destinazione d'uso e la superficie occupata dai manufatti, senza presumere modificazioni non accertate sul posto.
- Il mancato adempimento all'ordine cautelare di riesame può essere valutato dal giudice amministrativo quale argomento di prova ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
Come è indicizzato
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