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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1834/2024 (R.G. 400/2023) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 26.04.2024, e notificata il 1.3.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, n. 1834/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta del docente e all'accredito, per ciascun ricorrente, degli importi corrispondenti agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi e rivalutazione. L'amministrazione non ha dato spontanea integrale esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha applicato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e fino all'effettivo soddisfo, o comunque fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il PAT e che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.403,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. quale base del giudizio di ottemperanza e, al comma 4, lett. e), per la penalità di mora.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per l'inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o alla scadenza del termine per l'adempimento spontaneo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il testo richiama l'inutile decorso del termine decorrente dalla notifica del titolo.

    L'inutile decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando è nominato un dirigente dell'amministrazione resistente, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta del docente oggetto della condanna contenuta nel titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi e rivalutazione ... dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione

    Il titolo posto in esecuzione riconosceva interessi e rivalutazione sulle somme spettanti dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione.

  • art. 26 c.p.a.

    Il testo lo richiama insieme all'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese.

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 91 c.p.c.

    Il testo lo richiama insieme all'art. 26 c.p.a. per la regolazione delle spese.

    Giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato recante una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, quando sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento spontaneo decorrente dalla notificazione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia e imporre contestualmente una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo quando da quel momento debba essere sollecitato l'intervento del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato nell'ambito dell'ottemperanza esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né ostacolabile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; quando è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico non dà luogo a compenso ulteriore, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La disciplina sull'assenza di compenso del commissario ad acta prevista per l'esecuzione delle condanne pecuniarie derivanti dalla legge Pinto può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.
  • Nell'ottemperanza, il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della successiva sentenza di ottemperanza può essere valutato quale condotta suscettibile di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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