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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17133/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per lesioni personali. Il ricorrente deduceva: 1) carenza dell'elemento materiale e del dolo specifico perché mancava l'opposizione a un atto di ufficio, con dichiarazioni dei carabinieri contraddittorie sulla contestazione dello stato di ubriachezza; 2) la condotta sarebbe stata mera resistenza passiva finalizzata a divincolarsi, non resistenza attiva idonea a impedire un atto d'ufficio; 3) censura della qualificazione e dell'applicazione delle aggravanti (artt. 61 n.2 e 576 n.1 e 5-bis) e del rigetto della richiesta di ammissione al rito della messa alla prova, oltre alla mancata riunione con altro procedimento nel quale era già stata disposta la messa alla prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accompagnamento in caserma era giustificato dalla condotta pericolosa e dall'alterco del ricorrente; pertanto l'opposizione agli agenti configurava il reato di resistenza. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità: la sentenza impugnata documentava atti di opposizione attiva (dimenarsi, scalciare) e le lesioni riportate da un carabiniere. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la giurisprudenza di legittimità esclude che le circostanze aggravanti incidano sul parametro del limite edittale di quattro anni per l'ammissione alla messa alla prova; inoltre la riunione dei procedimenti non può essere chiesta come espediente per ottenere nuovamente la messa alla prova quando tale beneficio era già stato concesso in altro procedimento, salvo che non siano provati i presupposti di continuità previsti dall'art. 17 c.p.p. Conseguentemente è stata confermata la condanna e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto integrato il reato dalla condotta oppositiva attiva posta in essere dal ricorrente durante l'accompagnamento e in caserma, idonea a impedire l'attività degli agenti.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; richiamata in relazione alle lesioni causate al carabiniere, la condotta del ricorrente è stata ritenuta idonea a cagionare la contusione denunciata.

  • art. 585 cod. pen.

    Richiamata nel capo di imputazione collegato alle lesioni; nella motivazione la Corte ha valutato l'effetto lesivo della condotta.

  • art. 61 n.2 cod. pen.

    Circostanza aggravante ritenuta applicabile dalla giudice di merito; la Cassazione ne conferma l'esame ma osserva che, ai fini dell'ammissione alla messa alla prova, le aggravanti non incidono sul confronto col limite edittale di quattro anni.

  • art. 576 n.1 e n.5-bis cod. pen.

    Circostanze aggravanti richiamate nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto irrilevante il loro effetto ai fini del calcolo del limite edittale per la messa alla prova, pur potendosi valutare ai fini della pena.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Norma sulla sospensione del processo con messa alla prova; la Corte ricorda che il riferimento al limite edittale di quattro anni va riferito alla fattispecie-base e non alle aggravanti, e altresì che il beneficio non può essere concesso due volte salvo i casi consentiti dalla legge.

  • art. 17 cod. proc. pen.

    Regole sulla riunione dei procedimenti; la Corte sottolinea che la riunione non può essere utilizzata per aggirare il divieto di una seconda messa alla prova se non sono dimostrati i presupposti di continuità indicati dalla norma.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per vizio della motivazione; la Cassazione ha valutato e respinto le censure a contenuto motivazionale, dichiarando alcune deduzioni inammissibili per genericità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese per il rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di Cassazione.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    Normativa citata in relazione al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; richiamata per motivi procedurali sul deposito degli atti in Cassazione.

  • Sez. U. n. 36272 del 31/03/2016 (Sorcinelli)

    Giurisprudenza di legittimità citata: afferma che, ai fini dell'ammissione alla messa alla prova, il riferimento al limite edittale non tiene conto delle circostanze aggravanti che elevano la pena massima.

Massime di principio

  • La fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata anche quando l'accompagnamento in ufficio sia giustificato dalla condotta pericolosa del soggetto: non è necessario che sia documentata la formale contestazione di un illecito amministrativo se l'azione di polizia è comunque legittima.
  • La distinzione tra resistenza "passiva" e "attiva" rileva: la Corte pretende una motivazione specifica quando si sostiene che la condotta fosse solo finalizzata a divincolarsi; condotte dimenanti, scalcianti o che causino lesioni sono tipicamente ritenute resistenza attiva.
  • I censure generiche o non specificamente motivate in Cassazione sono frequentemente dichiarate inammissibili: è necessario indicare con chiarezza le ragioni per cui la motivazione di merito sarebbe illogica o carente.
  • Ai fini dell'ammissione alla messa alla prova (art. 168-bis), il limite edittale di quattro anni si confronta con la pena edittale della fattispecie-base: le circostanze aggravanti che aumentano la pena non devono essere computate per valutare il requisito del limite massimo.
  • Il beneficio della messa alla prova non può essere concesso due volte; la riunione di procedimenti non può essere usata come mezzo per ottenere una seconda ammissione salvo che sia dimostrata la continuità sostanziale prevista dall'art. 17 c.p.p.
  • Nel valutare la richiesta di messa alla prova o di riunione, è essenziale indicare elementi probatori concreti che dimostrino la continuità o l'identità materiale dei fatti quando si sostiene la necessità di sommare procedimenti.

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