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Sentenza

Sentenza n. 1124/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lav., 22.10.2025, n. 300, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, 22 ottobre 2025, n. 300, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, del 22 ottobre 2025, n. 300. La decisione aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per complessivi € 6.812,02, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore. Dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha emesso il decreto di pagamento n. 1681 del 30 giugno 2026. La ricorrente ha confermato che il dovuto era stato pagato e ha chiesto la rifusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa risultava pienamente soddisfatta con il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, tenendo conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando la pretesa della ricorrente pienamente soddisfatta;

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale del dovuto da parte dell’amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa esecutiva risulta pienamente soddisfatta.
  • Quando la pretesa azionata in ottemperanza viene soddisfatta dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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