Cassazione Civile, Ordinanza n. 29862/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
Il giudizio trae origine dall'opposizione ex art. 145 T.U.B. proposta avverso un provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d'Italia nei confronti del ricorrente. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'opposizione con decreto pubblicato il 15 dicembre 2017. Il destinatario della sanzione ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale decreto. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dichiarandosi disponibile a versare un contributo spese; la Banca d'Italia ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 145 T.U.B.
Norma posta a fondamento dell'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, oggetto del giudizio definito in appello e poi in cassazione.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, essendo rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata in modo univoco e accettata dalla controparte da soggetti muniti di valida procura, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, poiché la disposizione ha natura eccezionale e si applica solo alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Le norme che introducono oneri aggiuntivi o sanzioni processuali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
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