Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3778/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su tre motivi, tutti diretti a censurare l'utilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese dal migrante Ahmed Md Mooruf Ahmed (30/10/2019). 1) Violazione di norme processuali e nullità o inutilizzabilità del verbale per assenza di nomina formale dell'interprete e mancata verifica della comprensione da parte dell'interrogato; si deduce che il vizio non sarebbe sanato dalla scelta del rito abbreviato. 2) Contestazione della ricostruzione del numero dei migranti: la sentenza di merito parla di cinque persone mentre dalle chat e dalle dichiarazioni emergerebbero soltanto due migranti; pertanto manca prova dell'aggravante collegata al numero. 3) Contestazione dell'aggravante della condotta a scopo di profitto, deducendo che l'unica operazione economica fosse un trasferimento di denaro riconducibile al fratello del passeur e che l'interrogatorio dell'imputato smentirebbe l'accordo economico contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi e terzo motivo (in parte), ritenendo complessivamente infondati gli altri rilievi eccetto il secondo motivo in parte: ha ritenuto che non vi fosse prova sufficiente in sentenza del coinvolgimento di cinque migranti, poiché le chat indicate e le dichiarazioni acquisite indicavano che il passeur era con due persone ("siamo in tre persone" riferito al passeur e due migranti) e i riferimenti a cinque persone non sono stati adeguatamente motivati. Ha invece confermato la validità del verbale reso dal migrante nonostante l'assenza di nomina formale dell'interprete, rilevando che la mancata eccezione preventiva nel rito abbreviato e la natura pubblico-fidefaciente del verbale non consentivano di dichiararlo inutilizzabile. Ha altresì ritenuto provata l'aggravante dello scopo di lucro sulla base delle somme riferite dalle dichiarazioni e delle comunicazioni tra ricorrente e passeur. In conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 286/1998 (agevolazione di cinque persone) e alla determinazione della pena, rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio su quei punti; ha rigettato il resto del ricorso.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Il principio della responsabilità per concorso di persone nel reato è applicato: il ricorrente è ritenuto partecipante anche se non presente fisicamente, sulla base dei contatti e delle condotte collaboranti documentate (chat, invii di denaro, disposizioni).

  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    art. 12, commi 1 e 3, lett. a) e 3-ter, lett. b)

    Le norme incriminatrici e le aggravanti sull'agevolazione dell'immigrazione clandestina sono state richiamate: l'art.12 comma 3 lett. a) prevede aggravante quando l'agevolazione riguarda più persone (qui contestata in relazione a cinque persone). La Corte ha annullato la parte di sentenza che aveva ritenuto provata l'aggravante relativa a cinque persone per insufficiente motivazione probatoria.

  • Codice di procedura penale

    artt. 191, 143, 143-bis, 146, 64, comma 3 e 3-bis c.p.p.

    Riferimenti alle regole sulla sommarie informazioni, sugli ausiliari linguistici e sugli avvisi all'interrogato; la Corte ha ricordato che la mancata nomina formale dell'interprete non comporta automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni salvo che sussistano nullità radicali o violazioni di divieti normativi rilevabili d'ufficio, e che nel rito abbreviato l'imputato avrebbe dovuto eccepire tempestivamente il vizio.

  • Direttiva 2010/64/UE e decreto attuativo

    d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32

    L'attuazione della direttiva sulle garanzie linguistiche non ha determinato l'automatica inutilizzabilità delle dichiarazioni per la mancata nomina dell'interprete quando l'imputato ha scelto il rito abbreviato senza sollevare eccezioni in limine; la mancata nomina può configurare una nullità a regime intermedio non più deducibile dopo l'adozione del rito abbreviato se non tempestivamente prospettata.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato limita la possibilità di sollevare eccezioni sull'utilizzabilità di atti acquisiti nel fascicolo del P.M.: le contestazioni relative a illegittima acquisizione di prove devono essere sollevate in limine, altrimenti si perde tale eccezione.
  • L'assenza formale di un interprete nominato non determina automaticamente l'inutilizzabilità del verbale reso da persona alloglotta; occorre valutare se sussista una nullità radicale o elementi concreti che mettano in dubbio la veridicità o la comprensione del contenuto.
  • Quando l'aggravante dipende da circostanze numeriche (es. numero di persone agevolate), la sentenza deve indicare chiaramente la fonte probatoria di quel dato; l'accertamento numerico non può essere desunto in modo indeterminato o contraddittorio dalle fonti senza adeguata motivazione.
  • Le comunicazioni elettroniche (chat) e i trasferimenti di denaro tra soggetti collegati al trasporto illegale possono costituire prova dell'elemento soggettivo (scopo di lucro) se interpretate nel contesto complessivo delle altre dichiarazioni e degli elementi indiziari.
  • Se la Corte di legittimità annulla una parte della motivazione relativa a un'aggravante, è possibile il rinvio ad altra sezione per rideterminare la pena e riesaminare la specifica contestazione, senza invalidare l'intero giudizio quando il resto della decisione è confermato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.