Sentenza del 13/02/2018 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - nullità per inesistenza giuridica della cartella per violazione art. 26 D.P.R. 602/1973 - non sussiste - inesistenza giuridica della notificazione - non sussiste - nullità della cartella priva della sottoscrizione - non sussiste - nullità della cartella per difetto di motivazione - non sussiste-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento deducendone l'inesistenza giuridica per violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, l'inesistenza o invalidità della notificazione, la nullità per mancanza di sottoscrizione, il difetto di motivazione e l'assenza di un valido rapporto concessorio in capo all'agente della riscossione.
La decisione
Le contestazioni sono state rigettate. La notificazione non è un elemento costitutivo della cartella, ma una condizione di efficacia; inoltre, l'impugnazione dell'atto dimostra che la notifica ha raggiunto il suo scopo e consente al destinatario di esercitare il diritto di difesa. La cartella non necessita di una sottoscrizione autografa quando sia inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione e conforme al modello ministeriale. Non sussiste difetto di motivazione quando la cartella identifica chiaramente l'atto presupposto mediante numero, data, ente impositore e responsabile del procedimento. È stata inoltre riconosciuta, in assenza di prova contraria, l'esistenza del rapporto concessorio tra l'amministrazione e Serit Sicilia S.p.A.
Norme richiamate
Art. 26 D.P.R. n. 602/1973
La disciplina della notificazione della cartella non consente di considerare automaticamente inesistente la cartella per irregolarità della notifica; i vizi della notificazione riguardano l'atto notificatorio e possono rilevare soprattutto ai fini della decorrenza dei termini o della validità degli atti successivi.
Art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007, convertito nella Legge n. 31/2008
La cartella deve consentire l'individuazione del responsabile del procedimento, ma non è richiesta, come requisito generale di validità, una sottoscrizione autografa leggibile dell'agente della riscossione.
D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la riscossione delle imposte mediante ruolo e cartella di pagamento, nell'ambito del procedimento affidato all'agente della riscossione.
D.P.R. n. 43/1988
Richiamato quale fonte della disciplina dell'affidamento del servizio di riscossione mediante rapporto concessorio.
Massime di principio
- La mancata notifica o l'irregolarità della notificazione non determinano automaticamente l'inesistenza della cartella: se il contribuente ha ricevuto conoscenza dell'atto e lo ha impugnato, la notifica ha normalmente raggiunto il suo scopo.
- La contestazione della mancata notifica può essere utile per impedire la decorrenza dei termini di impugnazione o per contestare un atto successivo che presupponga la notifica dell'atto precedente, ma non necessariamente per ottenere la nullità della cartella stessa.
- L'assenza di una firma autografa non comporta di per sé la nullità della cartella, purché l'atto sia riconducibile senza ambiguità all'agente della riscossione e contenga gli elementi identificativi richiesti.
- Il difetto di motivazione non sussiste quando la cartella indica in modo sufficientemente preciso il debito, l'atto presupposto, il numero, la data, l'ente impositore e gli altri dati necessari per comprendere la pretesa e difendersi.
- Chi contesta l'inesistenza del rapporto tra ente impositore e agente della riscossione deve fornire elementi concreti a sostegno della contestazione; in mancanza, il rapporto concessorio può essere ritenuto esistente.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra vizi propri della cartella, vizi della notificazione e vizi dell'atto presupposto o successivo, perché ciascuna categoria produce conseguenze processuali diverse.
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