Sentenza del 21/03/2016 n. 2655 - Comm. Trib. Prov. Milano
TRASFERIMENTI DA O VERSO L'ESTERO - OMESSA EVIDENZA - SANZIONI - Successione delle norme - Legge più favorevole - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione è stata ritenuta sussistente e la sanzione è stata considerata legittimamente applicabile. Tuttavia, non poteva essere determinata nella misura originaria del 25% dell'importo delle operazioni, bensì nella misura più favorevole del 10% prevista dalla legge n. 97/2013. È stato applicato il principio di legalità e di retroattività della norma sanzionatoria più favorevole previsto dall'art. 3 del d.lgs. 472/1997.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 del d.l. 167/1990 per la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi di evidenziazione dei trasferimenti transfrontalieri previsti dall'art. 1 del medesimo decreto. Il punto controverso era individuare la misura della sanzione applicabile a seguito della successiva riduzione introdotta dall'art. 9 della legge n. 97/2013.
Norme richiamate
Art. 1 del d.l. 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990
Prevede gli obblighi di evidenziazione a carico degli intermediari finanziari relativamente ai trasferimenti da o verso l'estero di denaro e valori mobiliari.
Art. 5 del d.l. 167/1990
Stabiliva originariamente la sanzione per l'omessa evidenza nella misura del 25% dell'importo delle operazioni.
Art. 9 della legge n. 97/2013
Ha previsto una misura sanzionatoria più favorevole, pari al 10% dell'importo delle operazioni, applicabile in luogo della precedente sanzione del 25%.
Art. 3 del d.lgs. n. 472/1997
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.
In materia di sanzioni amministrative tributarie, quando una disciplina successiva riduce la sanzione, deve essere applicata la disposizione più favorevole anche alle violazioni precedenti, salvo i limiti previsti dalla legge.
Massime di principio
- La sopravvenuta riduzione di una sanzione amministrativa tributaria impone, in linea generale, l'applicazione della misura più favorevole anche a violazioni commesse sotto la disciplina precedente.
- La modifica favorevole della sanzione non elimina automaticamente la violazione: occorre distinguere tra l'accertamento dell'illecito, che può restare valido, e la quantificazione della sanzione, che deve essere adeguata alla norma più favorevole.
- Gli intermediari finanziari devono rispettare gli obblighi formali e informativi relativi ai trasferimenti transfrontalieri; l'omissione può comportare sanzioni anche se la misura percentuale applicabile deve essere individuata secondo la successione delle norme.
- In presenza di più disposizioni sanzionatorie succedutesi nel tempo, è necessario confrontare concretamente le diverse discipline e applicare quella complessivamente più favorevole al trasgressore, in ossequio al principio di legalità.
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