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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23145/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in appello cautelare ex art. 310 c.p.p., ha disposto la custodia cautelare in carcere. Denuncia vizi di motivazione e plurime violazioni di legge: violazione del divieto del ne bis in idem rispetto a un procedimento distinto (r.g.n.r. 35212/2020) ove per fatti, in parte antecedenti (luglio 2020), era stata disposta misura cautelare nei confronti di altri soggetti; contestazione della gravità indiziaria sostenendo che si tratterebbe di mera 'droga parlata' fondata su intercettazioni e dichiarazioni generiche di acquirenti prive di riscontri; deduzione che le esigenze cautelari sarebbero venute meno perché l'attività del sodalizio sarebbe cessata dopo gli arresti di soggetti apicali e per il tempo trascorso; infine afferma che il suo coinvolgimento sarebbe occasionale per la presenza in un bar gestito dalla figlia.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta le censure ritenendo che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato a violazioni di norme o a manifesta illogicità della motivazione e non può rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Sul ne bis in idem osserva che il procedimento richiamato riguarda altri soggetti e un arco temporale parzialmente diverso, quindi non si configura la violazione invocata. Sulla gravità indiziaria il Tribunale aveva motivato con molteplici dichiarazioni di acquirenti con identificazioni fotografiche, conversazioni intercettate con chiari riferimenti alla sostanza, plurime cessioni concluse con arresti e sequestri, organizzazione efficiente, elevati quantitativi di cocaina e numerosi partecipi, elementi che impediscono di qualificare i reati come lievi. Sulle esigenze cautelari rileva che le condotte si sono protratte fino a settembre 2024, la richiesta cautelare è stata avanzata nel 2025 e, per le fattispecie associative e di traffico di stupefacenti, opera la presunzione relativa (art. 275, comma 3 c.p.p.) sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere, non superata da elementi contrari. Viene inoltre valorizzato il ruolo del ricorrente e il suo legame con un vertice del sodalizio quale indice di pericolo di recidiva. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sulla cognizione dell'appello cautelare: indica il rito applicato dinanzi al Tribunale per l'impugnazione delle decisioni in materia cautelare

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Dispone le fattispecie di reato in materia di sostanze stupefacenti; menzionata la distinzione tra ipotesi lievi (comma 5) e più gravi

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Regola l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiamata la forma associativa aggravata (comma 6) e la rilevanza ai fini cautelari

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per determinate ipotesi, richiamata per le associazioni e i reati di stupefacenti come base per la misura

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte sottolinea che solo tali vizi rendono ammissibile il ricorso su provvedimenti cautelari

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei limiti del sindacato della Corte di legittimità sulle valutazioni di merito, in combinato con i criteri giurisprudenziali

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare sugli adempimenti della cancelleria dopo la decisione, richiamata per le formalità esecutive

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazioni di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un nuovo esame dei fatti o degli elementi probatori se la motivazione è adeguata.
  • La sussistenza di un procedimento distinto o di misure cautelari adottate per altri indagati non determina automaticamente il ne bis in idem per un diverso soggetto: occorre identità di soggetto, di fatto e di tempo.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni degli acquirenti, se corroborate da elementi di riscontro (identificazioni fotografiche, arresti in flagranza, sequestri, struttura organizzativa e ruolo nell'organizzazione), possono integrare grave indizio di reato idoneo a giustificare misure cautelari.
  • Per i reati connessi ad associazioni e traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere (art. 275 c.p.p.); la difesa per superarla deve produrre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari.
  • Il tempo trascorso dall'ultima consumazione del reato non esclude di per sé il pericolo di reiterazione quando sussistono elementi che indicano professionalità criminale, stabile inserimento in circuiti illeciti o ruolo significativo nell'organizzazione.
  • Nelle impugnazioni cautelari il difensore deve confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o non circostanziate risultano inammissibili.
  • La condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile sono possibili; pertanto valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza giuridica prima di proporre il ricorso.

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