Cassazione Penale, Sentenza n. 37028/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per diffamazione aggravata e continuata per messaggi pubblicati su un noto social network diretti a Menichini Alfonso. Il ricorso articolava tre motivi: (1) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata individuazione della data di pubblicazione di alcuni scritti e alla presunta improcedibilità per tardività della querela; (2) contestazione della natura diffamatoria di espressioni quali "mafioso" e della legittimità della ripresa di notizie di stampa, oltre alla non diffamatorietà di accuse come la cessione di cocaina o l'essere prestanome; (3) vizio nella valutazione dell'insufficienza dell'offerta risarcitoria e mancata considerazione della reciprocità delle offese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e ha richiamato il principio secondo cui il termine per la querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato da parte della persona offesa, non dalla sola individuazione della data di pubblicazione. Ha poi respinto sul merito il secondo motivo: l'epiteto "mafioso" non era giustificato dalla condanna di primo grado per fatti non indicativi di stabile appartenenza mafiosa e l'accusa di cessione di cocaina è manifestamente diffamatoria, non essendone stata dimostrata la veridicità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione di fatto della congruità dell'offerta risarcitoria, questione di merito già motivata dai giudici di merito. Conclude quindi con il rigetto del ricorso e la conferma della condanna del ricorrente come da provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019 (Di Lorenzo, Rv. 277081)
Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.
La Corte ha richiamato che per valutare la tempestività della querela rileva il momento della conoscenza effettiva del fatto da parte della persona offesa e non necessariamente la data di pubblicazione dei singoli scritti.
Art. 595 c.p. (diffamazione)
La condotta è stata inquadrata come diffamazione (anche aggravata e continuata). La sentenza richiama che le accuse di reato e gli epiteti offensivi sono diffamatori salvo che il difensore provi la verità delle affermazioni.
Massime di principio
- La tempestività della querela si calcola rispetto alla conoscenza certa del fatto-reato da parte della persona offesa, non automaticamente dalla data di pubblicazione del contenuto.
- La mera ripresa di notizie di stampa non esclude di per sé la responsabilità per diffamazione: il giudice deve valutare se le espressioni eccedono la cronaca e se sono state presentate come fatti propri.
- L'uso dell'epiteto "mafioso" è diffamatorio se non supportato da elementi che dimostrino una stabile e specifica appartenenza a un sodalizio mafioso; una condanna per fatti non indicativi di mafia non giustifica automaticamente l'epiteto.
- L'accusa pubblica di avere commesso un reato (es. cessione di cocaina) è di norma diffamatoria se non provata; incombe al soggetto che si difende dimostrare la verità delle affermazioni.
- La valutazione sulla congruità dell'offerta risarcitoria è questione di merito riservata ai giudici di merito e non è oggetto di sindacato in Cassazione salvo vizi di motivazione o di diritto.
- I ricorsi generici o che non confrontano punto per punto la motivazione della sentenza impugnata sono frequentemente dichiarati inammissibili.
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