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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21816/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente chiede l'ammissione al passivo, in prededuzione o in subordine in privilegio, di un credito per indennità supplementare prevista dall'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro comunicata dai commissari straordinari nell'ambito dell'amministrazione straordinaria della società. Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda; il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo che l'indennità spetti solo se vi sia una effettiva cesura definitiva del rapporto e che il lavoratore debba provare la mancata riassunzione, prova non fornita tempestivamente. In cassazione il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 347/2003 e dell'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995, sostenendo che il diritto all'indennità si perfeziona alla cessazione del rapporto e non dipende dalle successive vicende lavorative né dallo stato di disoccupazione; invoca inoltre l'art. 2697 c.c. e le norme processuali sulla produzione documentale e sulla prova. La procedura resiste e propone ricorso incidentale, sostenendo che la lettera di risoluzione richiamava la chiusura dell'attività produttiva e che ciò non integrava i presupposti per l'indennità supplementare, con ulteriori censure su omesso esame e violazione dell'accordo e della disciplina della procedura concorsuale.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui l'indennità supplementare prevista per i dirigenti dall'Accordo del 27 aprile 1995 spetta quando il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, senza che sia necessario provare un'effettiva cesura del rapporto o lo stato di disoccupazione del dirigente. Per effetto dell'accoglimento, i restanti motivi del ricorso principale sono assorbiti. È respinto il ricorso incidentale, poiché la motivazione della risoluzione del rapporto in ragione della chiusura dell'attività produttiva dell'azienda in amministrazione straordinaria è coerente con la crisi aziendale e con i presupposti dell'indennità. È invece dichiarato inammissibile il quinto motivo del ricorso incidentale, perché non si confronta con la ratio decidendi del decreto impugnato. Il decreto del Tribunale di Roma è cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 347/2003, artt. 4 e 5

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'indennità supplementare si perfeziona con la cessazione del rapporto e non richiede ulteriori verifiche sullo stato lavorativo successivo.

  • Accordo interconfederale del 27 aprile 1995

    L'indennità supplementare prevista per i dirigenti spetta quando il licenziamento è obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale; non è necessario dimostrare una effettiva cesura del rapporto né la disoccupazione del dirigente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte, accogliendo il primo motivo, esclude che gravasse sul lavoratore la prova della mancata riassunzione quale presupposto costitutivo del diritto.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    Evocate nei motivi sul regime delle preclusioni e della produzione documentale nell'opposizione allo stato passivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Evocati dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e alla produzione documentale.

  • art. 54 l. n. 88/1989

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, insieme ad altre norme previdenziali, nella prospettiva della prova del diritto all'indennità.

  • art. 3 r.d.l. n. 636/1939

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione al quadro previdenziale e contributivo.

  • art. 2115 c.c.

    Evocato dal ricorrente nel terzo motivo nel contesto delle pretese connesse al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi.

  • art. 111 l. fall.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina della procedura di amministrazione straordinaria e alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • d.lgs. n. 270/1999, art. 20

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e alla risoluzione del rapporto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nel quinto motivo incidentale, che lamentava vizio di motivazione del decreto impugnato.

  • art. 132 c.p.c.

    Evocato per contestare la motivazione della decisione di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo incidentale in tema di motivazione della sentenza/decreto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • L'indennità supplementare prevista per i dirigenti dall'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 spetta quando il recesso sia oggettivamente riconducibile a ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale; non occorre la prova di una definitiva rottura del rapporto in senso fattuale né dello stato di disoccupazione successivo.
  • Nel giudizio di ammissione al passivo, il riparto dell'onere della prova deve essere coerente con la struttura del diritto azionato: se il diritto sorge alla cessazione del rapporto per effetto di un licenziamento determinato da crisi aziendale, non può pretendersi dal lavoratore la prova di un requisito ulteriore non previsto dalla fonte collettiva.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata.
  • La motivazione del provvedimento di cessazione del rapporto, se richiama la chiusura dell'attività produttiva nell'ambito di una procedura di crisi, può essere interpretata come coerente con la fattispecie che legittima l'indennità supplementare per i dirigenti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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