Cassazione Penale, Sentenza n. 33361/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per contraddittorietà e mancanza di motivazione: si denunciava il travisamento della sentenza assolutoria pronunciata nel procedimento separato a carico di LOVECCHIO e GRANATIERO acquisita ai sensi dell'art. 603 c.p.p., l'erronea valutazione e interpretazione di specifiche intercettazioni (in particolare la conversazione indicata al n. progressivo 99) con ambiguità sul riferimento a "armi" o a "munizioni", e l'omessa motivazione sulla identificazione del D'ABRAMO come uno dei loquenti in assenza di perizia fonica o elementi di riscontro concreti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata della Corte di Appello di Bari e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, con la motivazione che la sentenza di merito presenta travisamento del contenuto dell'assoluzione acquisita, macroscopiche contraddizioni logiche nella motivazione e inadeguatezza della prova circa l'identificazione del parlante nelle intercettazioni; il provvedimento dovrà colmare le lacune e sciogliere le contraddizioni emerse.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
la sentenza assolutoria del procedimento separato è stata acquisita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
la Corte ha ritenuto che il riferimento generico alle "conversazioni intercettate" nella sentenza acquisita include anche la conversazione n.99, per cui l'affermazione della Corte d'appello che il giudice dell'assoluzione non avrebbe tenuto conto di quella conversazione è un travisamento del contenuto della pronuncia acquisita
art. 530, comma finale, cod. proc. pen.
assoluzione perché il fatto non sussiste
la sentenza del Tribunale che ha assolto LOVECCHIO e GRANATIERO ha statuizioni di merito che sono state considerate rilevanti e che la Corte d'appello non poteva interpretare in modo contrastante senza adeguata motivazione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
requisitoria inviata in forma scritta
norma procedurale che ha consentito al Pubblico Ministero di trasmettere in forma scritta la propria requisitoria alla Corte di Cassazione; qui la questione è procedurale e non sostanziale rispetto alle censure di merito
Massime di principio
- Una sentenza di assoluzione acquisita ai sensi dell'art. 603 c.p.p. non può essere travisata dal giudice di merito: il riferimento generico a "conversazioni intercettate" va interpretato come comprensivo delle intercettazioni acquisite salvo espressa e motivata esclusione
- Se la prova si fonda su intercettazioni dubbie o ambigue (es. distinzione tra "armi" e "munizioni" non chiara), il dubbio deve essere risolto a favore dell'imputato; la Corte non può basare una condanna su interpretazioni indeterminate
- L'identificazione del parlante nelle intercettazioni richiede adeguata motivazione e, quando necessario, strumenti tecnici (perizia fonica) o elementi di riscontro esterni: dichiarazioni generiche della polizia giudiziaria senza indicazione dei presupposti non sono sufficienti
- Contraddizioni logiche tra premesse e conclusioni nella motivazione della sentenza possono determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio
- Quando più captazioni rilevate nella stessa giornata documentano fasi differenti (ricerca dell'armamento vs. possesso), il giudice deve chiarire il nesso temporale e probatorio prima di trarre conclusioni univoche sulla detenzione e sul concorso di reato
- In presenza di lacune probatorie e motivazionali la Corte di Cassazione può ordinare il rinvio per consentire alla corte territoriale di rinnovare la valutazione del compendio probatorio eliminando travisamenti e contraddizioni
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