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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28981/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

La società che gestiva il servizio idrico integrato in un ambito territoriale laziale ha impugnato la sentenza del Tribunale che, confermando in parte la decisione di primo grado, aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda dell’utente che chiedeva il risarcimento del danno e la riduzione del corrispettivo per la fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge. La società sosteneva: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché la controversia investirebbe anche la riduzione di una tariffa stabilita in sede amministrativa e dunque scelte discrezionali dell’ente; 2) la violazione della normativa di settore e dell’art. 1218 c.c., perché la domanda di manleva verso la Regione riguarderebbe profili civilistici e il gestore non avrebbe potuto incidere sulla qualità dell’acqua nell’emergenza arsenico; 3) l’omesso esame del ruolo decisivo della Regione, coobbligata nella gestione dell’emergenza ambientale e responsabile dell’impossibilità di distribuire acqua potabilizzata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo conforme ai precedenti delle Sezioni Unite la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande dell’utente contro il gestore del servizio idrico, quando si controverta del risarcimento del danno per acqua non conforme ai limiti di legge o della riduzione del corrispettivo per vizi della prestazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che anche la domanda di garanzia impropria/manleva proposta dal gestore verso la Regione resta attratta alla giurisdizione ordinaria, perché è riflesso della domanda principale e non viene meno per la natura emergenziale della vicenda o per il riparto di competenze tra enti. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, che dovrà decidere sul rapporto tra gestore e Regione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità tra loro. Le spese tra la società ricorrente e l’utente sono state poste a carico della società secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della motivazione in camera di consiglio

  • art. 1218 c.c.

    evocato dalla ricorrente come parametro della responsabilità contrattuale del gestore per il disservizio

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del servizio idrico e della qualità dell’acqua

  • d.lgs. n. 31 del 2001

    richiamato quale normativa di attuazione della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

  • Direttiva 98/83/CE

    evocata come fonte eurounitaria sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

  • O.P.C.M. 3921 del 2011

    richiamata dalla ricorrente in relazione alla gestione emergenziale dell’arsenico

  • art. 133 cod. proc. amm.

    richiamato dal Tribunale per negare la giurisdizione ordinaria sulla domanda di manleva, ma la Cassazione supera tale impostazione

Massime di principio

  • L’azione proposta dall’utente del servizio idrico contro il gestore per danni da fornitura di acqua non conforme ai limiti di legge, ovvero per la riduzione del corrispettivo per vizi della somministrazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché rileva il singolo rapporto di utenza e l’inadempimento del gestore.
  • L’attività di programmazione o di organizzazione del servizio da parte della pubblica amministrazione costituisce, in simili controversie, un mero presupposto dell’inadempimento del gestore e non sposta la giurisdizione sulla domanda principale dal giudice ordinario al giudice amministrativo.
  • La domanda di garanzia o manleva proposta dal gestore nei confronti dell’ente pubblico per essere tenuto indenne degli effetti della condanna è attratta dal riflesso della domanda risarcitoria principale e, in presenza della giurisdizione ordinaria su quest’ultima, non può essere separatamente sottratta a tale giurisdizione per ragioni di connessione o per la natura emergenziale della vicenda.
  • Il carattere emergenziale della fornitura idrica e il complesso riparto di competenze tra gestore e autorità pubbliche non escludono che l’erogazione di acqua potabile resti un’obbligazione ordinaria del gestore verso l’utente, con obbligo di somministrare un bene conforme alle prescrizioni di legge sui contenuti massimi di sostanze tossiche.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneObbligazioni solidali
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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