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Ordinanza

Ordinanza n. 1484/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1379/2023 pubbl. il 25/10/2023 RG n. 2440/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202507352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto dinanzi a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni ulteriore valutazione, comprese le spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1379/2023, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre considerato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata, concludendo che la controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina, in quanto competente per il territorio relativo al Tribunale di Frosinone.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e le sezioni staccate.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Prevede il termine entro il quale il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
  • La competenza territoriale individuata dall'art. 113, comma 2, c.p.a. è inderogabile e prevale sulla competenza della sede centrale del TAR quando la controversia rientra nella circoscrizione di una sezione staccata.
  • Quando il ricorso per ottemperanza è presentato presso una sede TAR incompetente, il giudice deve rimettere l'affare alla sede competente, consentendo la riassunzione nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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