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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13937/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la statuizione di confisca per equivalente disposta dalla Corte d'appello, sostenendo la violazione di legge perché la norma che disciplina la confisca per equivalente (art. 578-bis c.p.p., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n.21) ha natura anche sostanziale e non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. I fatti contestati (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche) sono anteriori al 2018; dunque la confisca per equivalente non poteva essere mantenuta una volta che il reato è estinto per prescrizione, salvo che la somma confiscata possa essere qualificata come direttamente profitto del reato (confisca diretta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Nel rinvio il giudice dovrà verificare se l'importo accertato (Euro 17.982,00) costituisca effettivo profitto diretto del reato: se sì, la confisca potrà essere mantenuta come confisca diretta; se no, la confisca per equivalente, essendo basata su una disposizione sopravvenuta al fatto e avente effetto sostanziale, non è applicabile e non potrà essere mantenuta alla luce della prescrizione intervenuta.

Norme richiamate

  • articolo 578-bis codice di procedura penale

    art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n.21

    La disposizione, introdotta nel 2018, ha natura anche sostanziale rispetto alla confisca per equivalente; per tale motivo è inapplicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Di conseguenza la confisca per equivalente non può essere mantenuta per reati prescritti antecedenti al 2018, salvo che l'oggetto confiscato sia qualificabile come profitto diretto confiscabile.

  • articolo 640-bis cod. pen. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

    Individua il reato di cui sono accusati gli imputati; nel caso concreto è stato accertato l'illecito (emissione di fattura per corsi mai effettuati) che ha determinato l'esborso pubblico di Euro 17.982,00.

  • Sezioni Unite, sentenza Esposito n. 4145 del 29/09/2022 (richiamata)

    La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'introduzione dell'art. 578-bis ha efficacia sostanziale e non può regolare fatti anteriori alla sua entrata in vigore; pertanto la confisca per equivalente non è applicabile retroattivamente.

  • Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci) e Sez. U. n. 10280 del 25/10/2007 (Miragliotta)

    Precizzano la distinzione tra confisca diretta e confisca di valore/per equivalente: la confisca diretta riguarda il profitto materiale del reato (o i beni acquistati con proventi illeciti quando il nesso causale è dimostrato), mentre la confisca per equivalente assume natura sanzionatoria quando l'oggetto confiscato è solo parametrato quantitativamente al profitto e non presenta nesso di pertinenzialità diretto con il reato.

Massime di principio

  • La norma che introduce la confisca per equivalente (art. 578-bis c.p.p.) è di natura anche sostanziale: non può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (1° marzo 2018).
  • Quando il reato è estinto per prescrizione, la confisca per equivalente non può essere mantenuta se assume funzione sanzionatoria; può però rimanere se l'oggetto confiscato costituisce profitto diretto del reato (confisca diretta).
  • Il giudice che riesamina la confisca deve accertare il nesso di pertinenzialità/derivazione tra il bene (o la somma) e l'illecito: per la confisca diretta è sufficiente dimostrare che la somma è frutto diretto del reato o che il bene è stato acquistato con proventi illeciti causalmente collegabili.
  • La confisca di somme di denaro può essere qualificata come confisca diretta senza la prova materiale del collegamento se è dimostrato che quelle somme rappresentano il profitto del reato e sono nella disponibilità dell'imputato.
  • In casi analoghi conviene impugnare la confisca per equivalente quando i fatti sono anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis, richiedendo al giudice di merito di verificare la natura 'diretta' o 'equivalente' dell'ablazione patrimoniale.

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