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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24125/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La società concedente di leasing aveva agito per ottenere l’accertamento della risoluzione di un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2005, con condanna della utilizzatrice e della detentrice dell’immobile alla liberazione del bene e al pagamento delle somme dovute per i canoni insoluti. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda principale, respingendo le riconvenzionali delle controparti, tra cui la dedotta nullità dell’intera operazione per violazione del divieto di patto commissorio, la nullità di clausole per difetto di specifica approvazione, l’usurarietà degli interessi e la riduzione equitativa dell’indennizzo. In appello, proposto dalla società utilizzatrice e dalla società poi fallita, la Corte territoriale aveva confermato la decisione, escludendo la violazione dell’art. 2744 c.c., la nullità delle clausole vessatorie, la prova dell’usura e la riducibilità della penale. Il fallimento della società venditrice/detentrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità del procedimento per mancato esperimento della mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti, sostenendo che la condizione di procedibilità dovesse riguardare anche la società detentrice; 2) violazione dell’art. 2744 c.c. e vizio motivazionale per avere la Corte d’appello respinto la nullità dell’operazione senza adeguatamente indagare la causa concreta di garanzia e il collegamento tra le società coinvolte; gli altri motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che, ratione temporis, la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 non si estendeva al leasing immobiliare; ha invece accolto il secondo motivo per quanto di ragione, rilevando una motivazione solo apparente e un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella sentenza d’appello quanto alla struttura dell’operazione e alla rilevanza del rapporto tra le società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo limitatamente ai profili di nullità della motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata, dichiarando assorbiti gli altri motivi. La sentenza della Corte d’appello di Roma è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla medesima Corte in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice d’appello non aveva espresso un percorso argomentativo coerente e intellegibile sulla dedotta violazione del divieto di patto commissorio e sulla qualificazione dell’operazione economica, limitandosi a formule assertive e lasciando irrisolte incongruenze interne alla motivazione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28

    La mediazione obbligatoria non si applica, ratione temporis, alle controversie relative al leasing immobiliare, non essendo il leasing espressamente incluso tra le materie soggette a condizione di procedibilità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla quando è solo apparente o presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, rendendo non percepibile il fondamento logico della decisione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri processuali invocati per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio richiede un accertamento sostanziale della causa concreta di garanzia e dell’eventuale approfittamento della condizione di debolezza economica, non potendo la verifica arrestarsi a rilievi meramente formali.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dalle parti in relazione alla dedotta necessità di specifica approvazione delle clausole vessatorie del contratto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura per omessa o errata valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indica il rito sommario con cui era stata introdotta l’azione in primo grado.

  • art. 1526 c.c.

    Richiamato dalle parti per la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in ipotesi di nullità/risoluzione del rapporto.

Massime di principio

  • Nelle controversie in tema di leasing immobiliare, la mediazione obbligatoria non è automaticamente richiesta sulla base dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, poiché tale norma non include espressamente il leasing tra le materie soggette a condizione di procedibilità.
  • La nullità per violazione del divieto di patto commissorio va valutata in concreto, con attenzione alla causa reale dell’operazione e agli indici sintomatici dell’assetto negoziale, senza limitarsi alla qualificazione formale dei singoli contratti.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice non rende percepibile il percorso logico seguito e si limita a enunciazioni assertive o tautologiche.
  • Sussiste vizio di motivazione rilevante in cassazione quando la decisione contiene affermazioni tra loro inconciliabili sulla struttura del rapporto e sulla rilevanza dei collegamenti tra i soggetti coinvolti.
  • L’accoglimento di un motivo che investe la struttura logico-giuridica della decisione comporta l’assorbimento delle ulteriori censure che dipendono dall’esito del primo scrutinio.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniMediazione
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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