Cassazione Civile, Ordinanza n. 12517/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di un comune, di quattro fatture emesse da una società appaltatrice poi ammessa ad amministrazione straordinaria e i cui crediti erano stati ceduti in massa a un intermediario finanziario, con notifica della cessione al debitore ceduto in data anteriore rispetto alla domanda giudiziale. Il comune aveva opposto il mancato pagamento sostenendo di aver ricevuto, successivamente alla notifica della cessione, una richiesta di pagamento da parte di due dipendenti della società appaltatrice ex art. 1676 c.c., e di aver quindi sospeso il pagamento delle fatture. La ricorrente ha impugnato la decisione di merito con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1676, 1264, 1265 e 2914 c.c., sostenendo che, una volta notificata la cessione al comune, quest'ultimo non poteva opporre la successiva domanda dei dipendenti dell'appaltatore per sottrarsi al pagamento al cessionario; con il secondo ha dedotto omesso esame di documenti decisivi e violazione degli artt. 1176, 115 e 116 c.p.c., assumendo che i crediti vantati dai dipendenti non erano maturati in relazione alle prestazioni poste a base delle fatture controverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse carente dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e della vicenda processuale, requisiti richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La mancanza di una ricostruzione chiara e autonoma della controversia non poteva essere colmata dalla sola narrazione contenuta nei motivi. Conseguentemente, il ricorso è stato definito inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore somma prevista in relazione alla decisione accelerata e al pagamento in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1676 c.c.
L'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore verso il committente è richiamata come tutela del lavoratore e come causa della sospensione dei pagamenti nel caso esaminato; la Corte di cassazione non entra nel merito della corretta portata sostanziale della norma, perché chiude il giudizio per inammissibilità del ricorso.
art. 1264 c.c.
È invocato dalla ricorrente per sostenere che la cessione notificata al debitore ceduto prevale sulla successiva iniziativa dei dipendenti ex art. 1676 c.c., ma la Corte non esamina il merito della censura.
art. 1265 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1264 c.c. per il coordinamento tra cessione del credito ed eccezioni opponibili dal debitore ceduto; non vi è un vaglio di merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2914 c.c.
Citato dalla ricorrente a sostegno dell'inefficacia di atti successivi alla cessione; la Corte non si pronuncia sul punto nel merito.
art. 1176 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione degli atti e dei documenti; la Corte non esamina il merito della doglianza.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omesso esame del materiale istruttorio e documentale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove e dei documenti da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale del primo motivo per dedurre violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del secondo motivo per dedurre omesso esame di fatti/documenti decisivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria e chiara dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza determina inammissibilità quando impedisce la comprensione della controversia e dei motivi.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte richiama il procedimento di decisione accelerata e la disciplina sulle conseguenze economiche della definizione conforme alla proposta.
art. 96 c.p.c.
Richiamato in collegamento con l'art. 380-bis c.p.c. per affermare che la definizione conforme alla proposta integra una valutazione legale tipica di possibile abuso del processo, senza automatismo sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa e della vicenda processuale è un requisito essenziale di contenuto-forma: deve consentire alla Corte di comprendere, senza ricorrere a un'estrapolazione dagli argomenti di parte, le pretese, le difese, il petitum, la causa petendi e la ratio della decisione impugnata.
- La mancanza o l'estrema lacunosità dell'esposizione dei fatti, quando impedisce di cogliere l'oggetto della controversia e la pertinenza delle censure, comporta l'inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- I motivi di ricorso non possono surrogare l'esposizione dei fatti: la narrazione dei soli errori denunciati o della materia del contendere, senza una ricostruzione autonoma della sequenza processuale, non soddisfa il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la conformità della decisione alla proposta può integrare una valutazione legale tipica di abuso del processo, ma l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie non è automatica e richiede una valutazione del caso concreto.
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