Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17089/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma d'appello che li aveva condannati per reati di falsità (artt. 476, 492, 469 c.p. con concorso di persone e reati connessi). Le censure principali riguardavano: 1) l'asserita natura di mera fotocopia del certificato di collaudo statico e la mancanza di apparenza di atto originale; 2) la qualificazione del certificato come scrittura privata non più penalmente rilevante; 3) l'inidoneità del falso (falso 'grossolano' o 'innocuo') e la prescrizione; 4) la mancanza di prova della responsabilità soggettiva e l'erronea imputazione del fatto al Ciardo; 5) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e/o genericità. Ha ritenuto che: a) la copia del certificato poteva assumere "apparenza di originale" e quindi integrare il reato di falsità materiale quando, nel contesto, è idonea a far apparire l'esistenza di un originale; b) il certificato di collaudo ha funzione pubblicistica e rilevanza per la pubblica incolumità (richiesto dall'art. 67 d.P.R. n. 380/2001) e, pertanto, la falsità è perseguibile; c) il falso non era "innocuo" né "grossolano" poiché ha inciso su un dato rilevante e l'atto è stato comunque ricevuto dall'ufficio pubblico; d) le questioni di merito (valutazione delle prove, collegamenti economici tra parti, tempo del fatto ai fini della prescrizione) non potevano essere riaperte in sede di legittimità; e) la domanda di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata correttamente respinta. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • artt. 110, 81, 476, 492, 469, 471 cod. pen.

    Gli articoli richiamati individuano le fattispecie di falso (materiale e ideologico) e il concorso di persone: la Corte ha ritenuto applicabili le norme sulla falsità materiale per la formazione/esibizione di documenti che assumono apparenza di atto originale

  • art. 49 cod. pen.

    Norma sull'impossibilità del reato e sui falsi "innocui" o "grossolani": la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali distinguendo l'inidoneità della condotta dall'inesistenza dell'oggetto e ha ritenuto che il falso in esame non rientrasse nelle ipotesi di inutilità o innocuità

  • art. 67 d.P.R. 6/6/2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia)

    Il certificato di collaudo statico è previsto per ragioni di pubblica incolumità e va rilasciato da professionista con specifici requisiti; la sua funzione pubblicistica giustifica la rilevanza penale della falsità

  • art. 24 e art. 62 d.P.R. n. 380/2001

    Riferimenti normativi sul rilascio del certificato di agibilità e sul certificato di rispondenza: la Corte ha evidenziato l'equivalenza di effetti e la rilevanza amministrativa e pubblica degli atti connessi

  • art. 2699 cod. civ. (richiamato giurisprudenzialmente)

    La nozione di atto pubblico ai fini civili è meno ampia rispetto a quella, ai fini penali, adottata dalla giurisprudenza: la Corte ha ricordato che atti preparatori con rilevanza amministrativa possono assumere valenza penale

  • art. 493 cod. pen. (richiamato)

    Criteri soggettivi per qualificare pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: la Corte ha esteso la rilevanza penale anche ad atti con attitudine a valere nella pubblica amministrazione

  • art. 485 cod. pen. (abrogato, evocato dal ricorrente)

    I ricorrenti hanno invocato l'abrogazione come ostativo alla rilevanza penale della scrittura privata; la Corte ha ritenuto invece la rilevanza pubblicistica dell'atto e l'applicabilità delle norme sulla falsità

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha valutato e negato l'applicabilità alla luce della spregiudicatezza e della modalità di utilizzazione degli atti falsificati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla presentazione dei motivi in cassazione: i ricorsi dovevano rispettare i limiti di specificità imposti dalla norma

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regole sulle cause di non punibilità emerse dopo la sentenza impugnata: la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione di questioni sopravvenute

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e ammenda stabilita dalla Corte di cassazione

  • Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. U., n. 35814/2019 Marcis; Sez.5 n.45369/2019; Sez.5 n.37880/2021, ecc.)

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidate che definiscono i limiti della falsità per la copia di atti inesistenti, la rilevanza penale di atti preparatori con funzione pubblicistica e i criteri per valutare il falso innocuo o grossolano

Massime di principio

  • La copia o la formazione di un documento inesistente può integrare il reato di falsità materiale quando, nel contesto concreto, assume l'apparenza di un atto originale o è idonea a far risultare l'esistenza di un originale
  • I documenti tecnici legati alla sicurezza pubblica (es. certificati di collaudo statico) possono avere valenza pubblicistica e quindi rientrare nella tutela penale della genuinità documentale anche se non redatti da un pubblico ufficiale in senso stretto
  • La distinzione tra falso 'innocuo' e falso rilevante dipende dalla capacità dell'alterazione di incidere sulla funzione documentale dell'atto: se la falsificazione incide su un dato rilevante e può trarre in inganno l'amministrazione, la pena è applicabile
  • In cassazione è preclusa la rivalutazione nel merito delle prove; i motivi che chiedono una nuova valutazione degli elementi istruttori sono inammissibili se non indicano vizi specifici di motivazione
  • La genericità e la mancanza di specificità dei motivi costituiscono causa di inammissibilità in sede di legittimità; occorre censurare vizi precisi nella motivazione o violazioni di diritto
  • Le questioni connesse alla prescrizione o a cause di non punibilità sopravvenute richiedono puntuali contestazioni in sede di merito e non possono essere decise ex novo in cassazione in caso di inammissibilità del ricorso
  • Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è necessario dimostrare concretamente l'esiguità del danno, la non abitualità e la modalità della condotta; valutazione rimessa al giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.