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Sentenza

Sentenza n. 527/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - DEL DECRETO MINISTERIALE -OMISSIS-, CHE HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO; - DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE E COMUNQUE CONNESSO.

Giustizia amministrativa202400750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale recante la sospensione cautelare facoltativa dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta nei suoi confronti, dopo il rinvio a giudizio per una contestata condotta corruttiva consistente nel versamento di 3.500 euro a un pubblico ufficiale, ritenuto componente di una commissione d’esame, al fine di favorire la moglie del ricorrente in una procedura selettiva per l’ammissione al Corpo. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che la partecipazione avrebbe consentito di rappresentare circostanze a propria discolpa, tra cui l’asserita estraneità del destinatario della somma alla commissione d’esame. Ha inoltre dedotto la falsa applicazione dell’art. 14, comma 3, del CCNL di categoria, nonché difetto di proporzione, adeguatezza e motivazione, sostenendo che i fatti sarebbero stati commessi fuori dal servizio e come privato cittadino, che non sarebbe stata adeguatamente valutata la loro gravità né il rapporto con la prosecuzione del rapporto di lavoro, che non sarebbe stato dimostrato il pregiudizio all’immagine dell’amministrazione e che la sospensione avrebbe prodotto un grave danno economico alla sua famiglia, in contrasto con la presunzione di innocenza e con la tutela della persona e della famiglia. L’amministrazione ha sostenuto che il rinvio a giudizio e la natura dei fatti contestati integrassero i presupposti della sospensione cautelare facoltativa, trattandosi di condotta potenzialmente lesiva dell’integrità, dell’affidabilità e del prestigio del Corpo dei Vigili del Fuoco.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha confermato il principio già affermato nell’ordinanza cautelare non impugnata: la sospensione cautelare è una misura provvisoria distinta dal procedimento disciplinare e, per le esigenze di celerità e tempestività connesse all’allontanamento dal servizio, non richiede la previa partecipazione procedimentale del dipendente. Quanto alla censura sostanziale, il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 14, comma 3, del CCNL, che consente la sospensione facoltativa quando il dipendente sia rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro oppure tali da comportare, se accertati, il licenziamento. Il rinvio alla disciplina del licenziamento comprende anche fatti commessi fuori dal servizio e non direttamente attinenti al rapporto, purché di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto, anche provvisoriamente. La contestata corruzione di un pubblico ufficiale per favorire il coniuge in una procedura selettiva pubblica è stata ritenuta, in sé, gravemente lesiva dei principi di integrità e affidabilità richiesti agli appartenenti al Corpo e idonea a pregiudicare il prestigio dell’amministrazione. Il giudice ha precisato che, in questa sede cautelare, l’amministrazione non deve accertare definitivamente la fondatezza dei fatti contestati, riservata ai procedimenti penale e disciplinare, ma deve valutarne l’idoneità a turbare il regolare andamento dell’amministrazione e a danneggiarne l’immagine. È stata ritenuta non decisiva l’affermazione secondo cui il destinatario della somma non avrebbe fatto parte della commissione, sia perché contrastante con quanto risultante dal provvedimento penale, sia perché comunque inidonea a eliminare il disvalore della condotta ai fini dell’immagine dell’amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge, con compensazione del 50% già considerata dal giudice in ragione della peculiarità della vicenda e dell’assenza di attività difensiva successiva alla fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La previa comunicazione di avvio non è necessaria per l’adozione della sospensione cautelare dal servizio, poiché la natura cautelare della misura e le esigenze di celerità giustificano l’omissione della partecipazione procedimentale.

  • art. 14, comma 3, CCNL di categoria

    Consente la sospensione cautelare facoltativa del dipendente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro oppure tali da comportare, se accertati, il licenziamento disciplinare.

  • art. 12, comma 5, lett. h), CCNL di categoria

    condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità

    La disciplina del licenziamento comprende anche delitti commessi fuori dal servizio e non direttamente collegati al rapporto, quando la loro specifica gravità renda impossibile la prosecuzione del rapporto.

  • art. 12, comma 6, lett. d), CCNL di categoria

    commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro

    Rilevano anche fatti dolosi commessi nei confronti di terzi, penalmente rilevanti o meno, quando siano tanto gravi da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione giustificano la tutela del prestigio e dell’immagine del Corpo rispetto a condotte corruttive contestate a un suo dipendente.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dal servizio, in quanto misura provvisoria distinta dal procedimento disciplinare, può essere adottata senza previa comunicazione di avvio del procedimento quando le esigenze di celerità e tempestività rendano necessario l’immediato allontanamento del dipendente.
  • Ai fini della sospensione cautelare facoltativa prevista dal contratto collettivo, i fatti potenzialmente rilevanti non devono necessariamente essere commessi nell’esercizio delle funzioni o essere direttamente attinenti al rapporto di lavoro: possono rilevare anche condotte extralavorative quando, se accertate, siano idonee a comportare il licenziamento per la loro specifica gravità.
  • Nel giudizio sulla legittimità della sospensione cautelare, l’amministrazione non deve accertare in via definitiva la fondatezza dei fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, ma deve valutarne l’idoneità a turbare l’ordinato svolgimento dell’attività pubblica o a ledere il prestigio e l’immagine dell’amministrazione.
  • La contestata corruzione di un pubblico ufficiale finalizzata a favorire un candidato in una procedura selettiva pubblica costituisce, per la sua natura, condotta gravemente lesiva dei doveri di integrità e affidabilità richiesti al dipendente pubblico e può giustificare la sospensione cautelare dal servizio.
  • L’eventuale contestazione relativa al ruolo del soggetto che avrebbe ricevuto la somma non esclude il disvalore della condotta ai fini della tutela dell’immagine dell’amministrazione, quando il quadro risultante dagli atti penali attribuisca a quel soggetto una funzione rilevante nella procedura.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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