Sentenza n. 14168/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento definitivo di diniego, del comunicato da CSEA il 2 dicembre 2025 e tutti gli atti connessi, presupposti o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento definitivo di diniego dell'ammissione al meccanismo agevolativo per imprese energivore, con esclusione dall'Elenco energivori e decadenza dall'intero beneficio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa energivora)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda per l'annualità 2024, allegando diagnosi energetiche relative ai siti di Terni, Patrica e Novara. Nel portale CSEA era stato possibile inserire un solo numero di protocollo, riferito alla diagnosi del sito di Novara. Dopo l'ammissione all'Elenco energivori e l'erogazione di agevolazioni per € 1.197.254,74, ENEA avviava un controllo documentale limitato alla diagnosi del sito di Novara, che incideva per circa l'1% sui consumi complessivi ed era costituito da uffici e laboratori, non da impianti produttivi. La diagnosi veniva ritenuta non conforme per asserite carenze relative al monitoraggio dei consumi, alla classificazione delle attività energetiche e alla durata delle campagne di misura. La ricorrente deduceva, in via assorbente, la violazione dell'autovincolo derivante dalle Linee Guida ENEA del 4 novembre 2024, che consentivano, per il 2024, alle imprese le cui diagnosi fossero risultate non conformi nei controlli documentali di eseguire e trasmettere una nuova diagnosi entro il 31 marzo 2025. Deduceva inoltre la violazione dei principi di coerenza e non contraddittorietà dell'azione amministrativa, buon andamento, buona fede e tutela del legittimo affidamento. Secondo la ricorrente, l'avvio del controllo soltanto tredici giorni prima della scadenza, la sua conclusione oltre tre mesi dopo e la comunicazione dell'esito negativo solo con il preavviso di rigetto del 4 agosto 2025 avevano reso oggettivamente impossibile esercitare la facoltà di regolarizzazione. Le ulteriori censure relative alla valutazione tecnico-specialistica della diagnosi sono state assorbite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego del 2 dicembre 2025 e gli atti presupposti. Ha ritenuto assorbente il vizio procedimentale consistente nella violazione dell'autovincolo derivante dalle Linee Guida ENEA. Sebbene tali Linee Guida non costituiscano fonte normativa, esse hanno predeterminato criteri e modalità dell'attività di controllo e hanno vincolato l'amministrazione che le aveva adottate, imponendole di organizzare il procedimento in modo da rendere effettivamente esercitabile la possibilità di presentare una nuova diagnosi entro il 31 marzo 2025. La concreta scansione temporale del procedimento ha invece trasformato tale facoltà in una previsione meramente teorica, in contrasto con i principi di coerenza, buon andamento, buona fede e tutela del legittimo affidamento. Il TAR ha precisato che l'annullamento non comporta l'automatica iscrizione nell'Elenco energivori: l'amministrazione deve riaprire il procedimento, consentire alla ricorrente di presentare una nuova diagnosi per il sito di Novara entro un termine congruo, sottoporla alla valutazione tecnica di ENEA e concludere con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Le ulteriori censure tecniche sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 D.L. 29 settembre 2023, n. 131
La disciplina agevolativa per le imprese energivore è stata applicata all'annualità 2024; il comma 14 subordinava l'efficacia del nuovo regime alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
art. 9, comma 1, D.M. n. 256/2024
Ha introdotto una disciplina transitoria per l'annualità 2024, consentendo l'accesso alle agevolazioni anche alle imprese non ancora titolari di diagnosi, purché la diagnosi fosse effettuata entro il 31 marzo 2025.
art. 7, comma 4, D.M. n. 256/2024
Prevedeva il diverso termine del 30 giugno 2025 per lo svolgimento dei controlli; tale termine non esonerava tuttavia l'amministrazione dall'obbligo di rendere effettiva la facoltà di regolarizzazione prevista dalle Linee Guida.
art. 7, comma 6, D.M. n. 256/2024
Costituiva la base dei controlli documentali a campione di tipo 2 svolti da ENEA.
art. 8, comma 6, D.Lgs. 102/2014
È richiamato dalle Linee Guida ENEA quale base dei controlli documentali sulle diagnosi energetiche.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento comprendono il dovere di coerenza e non contraddittorietà dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione, mediante un atto pubblicato e portato a conoscenza dei destinatari, si autovincola a consentire una determinata forma di regolarizzazione entro un termine, essa deve organizzare l'attività procedimentale in modo da rendere tale facoltà concretamente esercitabile.
- La violazione di un atto di autovincolo può determinare l'illegittimità del provvedimento finale anche se l'atto di autovincolo non ha natura normativa, poiché esso limita la successiva discrezionalità dell'amministrazione e fonda una situazione soggettiva protetta del privato.
- L'amministrazione viola i principi di coerenza, buon andamento e buona fede quando prima riconosce al privato una possibilità di regolarizzazione e poi, attraverso la scansione temporale del procedimento, la rende oggettivamente inesercitabile.
- La tutela del legittimo affidamento opera quando l'aspettativa del privato è ingenerata da un'autorità procedente qualificata, si fonda su una posizione non manifestamente erronea ed è frustrata da una condotta amministrativa incoerente con le precedenti regole di comportamento.
- L'annullamento di un diniego fondato sull'impossibilità di esercitare una facoltà di regolarizzazione non comporta automaticamente il riconoscimento del beneficio sostanziale, ma impone la riapertura del procedimento, l'effettivo esercizio della facoltà e una nuova valutazione tecnica con provvedimento espresso e motivato.
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