Cassazione Civile, Ordinanza n. 11145/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa nei loro confronti e con intervento di ulteriori creditori, due soggetti hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro il titolo esecutivo azionato, costituito da un atto notarile di assenso unilaterale all'iscrizione ipotecaria del 3 agosto 1987, qualificato come ricognizione di debito. Gli opponenti sostenevano, in sintesi, la nullità o inefficacia esecutiva del titolo, la mancata certezza dei crediti riconosciuti, l'invalidità del consenso prestato, la necessità di riesame degli addebiti dei rapporti bancari sottostanti e l'erroneità del rigetto delle istanze istruttorie, comprese richieste di esibizione documentale e di consulenza tecnica. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati sette motivi: omesso esame di documenti decisivi; omessa pronuncia sull'idoneità del titolo esecutivo; violazione dell'art. 61 c.p.c. e questioni sulla c.t.u.; violazione dell'onere della prova; violazione degli artt. 132, 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c. per asserito travisamento delle domande; omessa motivazione e mancata ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; omesso esame del vizio della volontà e di altri profili di nullità dell'atto ricognitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la radicale insufficienza dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non consentiva di comprendere in modo chiaro e completo la vicenda sostanziale e processuale, i rapporti bancari coinvolti, i crediti specifici e il contenuto delle domande e difese. Ha inoltre ravvisato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata localizzazione e riproduzione dei documenti richiamati. Quanto ai singoli motivi, la Corte li ha ritenuti in parte inammissibili per difetto di specificità e per improprio richiamo al vizio di motivazione non più deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile, e comunque infondati in linea astratta: il titolo notarile era stato ritenuto sufficientemente specifico; l'onere di provare l'insussistenza del debito ricognito gravava sui debitori; la c.t.u. era stata comunque svolta; l'ordine di esibizione era stato correttamente reputato generico ed esplorativo; le dedotte nullità e il vizio della volontà non risultavano adeguatamente allegati né tempestivamente proposti. Ha condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all’esecuzione
l'opposizione all'esecuzione è il rimedio utilizzato per contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire la comprensione della controversia senza ricorso ad altre fonti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
chi deduce l'omessa o erronea valutazione di documenti deve produrli e indicarne precisamente contenuto e collocazione nel fascicolo; la mancanza di anche uno solo di tali oneri comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non il vizio di motivazione né il mero omesso esame di documenti o elementi istruttori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
le censure di violazione di legge non possono essere formulate in modo generico o confuso e devono essere ancorate a questioni specifiche e chiaramente individuate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo per omessa pronuncia o nullità della sentenza richiede l'esatta individuazione della questione non decisa e del suo effettivo devolvimento al giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la denuncia di omessa pronuncia esige specificità sulla questione asseritamente trascurata.
art. 2697 c.c.
in presenza di una ricognizione di debito, l'onere di provare l'insussistenza delle pretese creditorie riconosciute grava sul debitore.
art. 61 c.p.c.
le doglianze sulla consulenza tecnica devono essere supportate dalla puntuale indicazione del contenuto rilevante della c.t.u. e delle ragioni della sua erroneità.
art. 210 c.p.c.
l'ordine di esibizione non può essere chiesto in modo generico o esplorativo; deve essere funzionale a documenti specificamente individuati e rilevanti.
art. 132 n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente o mancante può essere denunciata solo se la decisione sia davvero priva di un percorso argomentativo riconoscibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione deve essere espressa in modo sufficiente e intelligibile, ma nel caso concreto la sentenza di merito è stata ritenuta motivata sulle questioni essenziali.
art. 474 c.p.c.
ai fini dell'efficacia esecutiva rileva il contenuto del titolo; la certezza del credito deve risultare dal titolo stesso, non dal rapporto sottostante, almeno per il profilo scrutinato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti non consente alla Corte di comprendere con precisione la vicenda sostanziale e processuale, le posizioni delle parti, il contenuto delle decisioni di merito e l'oggetto puntuale delle censure.
- Chi denuncia l'omessa o erronea valutazione di documenti deve rispettare l'onere di specificarne il contenuto e la collocazione nel fascicolo; la sola allegazione generica di un documento decisivo non basta.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito dedurre il semplice vizio di motivazione né l'omesso esame di singoli mezzi di prova, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
- La denuncia di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede l'esatta individuazione della domanda o eccezione non esaminata e la prova che essa sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito.
- In presenza di una ricognizione di debito, l'opponente che contesti l'esecuzione deve allegare e provare in modo specifico l'insussistenza o l'invalidità delle pretese riconosciute; non è sufficiente contestare in termini generali i rapporti sottostanti.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere usato come mezzo esplorativo per supplire a carenze di allegazione o prova su fatti che il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione.
- La censura di nullità o di vizio della volontà di un atto negoziale deve essere tempestiva, specifica e ancorata a circostanze di fatto chiaramente indicate; altrimenti non è scrutinabile in cassazione.
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