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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3528/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 20/11/2020. Lima e Mannai contestavano la qualificazione della condotta come produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sostenendo che i quantitativi rinvenuti (anche quelli nelle rispettive abitazioni) fossero per uso personale, e lamentavano la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Giordano impugnava la qualificazione degli ordigni come materiale esplosivo ritenendo applicabile la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., chiedeva l'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 5 L. 2/10/1967 n.895 e il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e confermato le decisioni di merito. Per Lima e Mannai i giudici di merito hanno ritenuto provata la destinazione alla cessione della sostanza sulla base di esami di laboratorio (quantitativi idonei a numerose dosi), della presenza di 59 piante e di ampia strumentazione per essiccazione, confezionamento e pesatura, nonché della identità qualitativa dello stupefacente rinvenuto nelle abitazioni e nel casolare. Per Giordano la perizia tecnica ha accertato la considerevole potenzialità offensiva degli ordigni, giustificando la qualificazione come materiale esplosivo e l'esclusione della fattispecie meno grave di cui all'art. 678 c.p. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale di cui all'art. 5 L. 895/1967, richiamando i precedenti penali e la rilevanza della quantità/ potenzialità del materiale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 678 cod. pen.

    La norma è stata ritenuta non applicabile al caso concreto perché gli ordigni avevano carattere di 'micidialità' per quantità, qualità e modalità di detenzione; pertanto si è applicata la normativa più grave sulla detenzione di esplosivi

  • art. 10 legge n. 497 del 1974

    Riferita alla normativa penale sull'illegale detenzione di esplosivi; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la elevata potenzialità offensiva del materiale sequestrato

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato per affermare che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo con riferimento alla logicità e completezza della motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i parametri per la quantificazione della pena che il giudice deve valutare e motivare; la Corte ha ritenuto che la motivazione applicata rispetti tali parametri

  • art. 5 legge 2/10/1967 n. 895

    art. 5, L. 2/10/1967 n. 895

    La diminuzione prevista è stata negata in ragione del considerevole quantitativo di ordigni sequestrati; la Corte ha ritenuto che la rilevanza quantitativa ostasse all'applicazione della diminuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti inammissibili, della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti la destinazione alla vendita si valuta in concreto, considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive: quantità complessiva, presenza di piante, risultati di laboratorio e strumentazione per essiccazione/confezionamento sono indici forti di finalità di spaccio
  • Il possesso di piccole quantità in abitazione può essere ritenuto per spaccio se contestuale e omogeneo con un deposito/coltivazione più grande e con elementi che indicano attività di confezionamento o cessione
  • La dosimetria della pena è discrezionale e il sindacato di legittimità è limitato al controllo della logica e della motivazione in ordine ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
  • In tema di materie esplodenti la distinzione tra contravvenzione ex art. 678 c.p. e illecito più grave dipende dalla "micidialità": quantità, qualità e modalità di detenzione possono trasformare materiali apparentemente meno pericolosi in esplosivi ai fini dell'applicazione della normativa più severa
  • I precedenti penali e la personalità dell'imputato costituiscono elementi rilevanti per la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche; il giudice di merito non è tenuto a rispondere a ogni singola deduzione difensiva purché indichi gli elementi ostativi prevalenti
  • Ricorsi mal fondati o non adeguatamente motivati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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