Cassazione Penale, Sentenza n. 3528/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 20/11/2020. Lima e Mannai contestavano la qualificazione della condotta come produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sostenendo che i quantitativi rinvenuti (anche quelli nelle rispettive abitazioni) fossero per uso personale, e lamentavano la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Giordano impugnava la qualificazione degli ordigni come materiale esplosivo ritenendo applicabile la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., chiedeva l'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 5 L. 2/10/1967 n.895 e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e confermato le decisioni di merito. Per Lima e Mannai i giudici di merito hanno ritenuto provata la destinazione alla cessione della sostanza sulla base di esami di laboratorio (quantitativi idonei a numerose dosi), della presenza di 59 piante e di ampia strumentazione per essiccazione, confezionamento e pesatura, nonché della identità qualitativa dello stupefacente rinvenuto nelle abitazioni e nel casolare. Per Giordano la perizia tecnica ha accertato la considerevole potenzialità offensiva degli ordigni, giustificando la qualificazione come materiale esplosivo e l'esclusione della fattispecie meno grave di cui all'art. 678 c.p. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale di cui all'art. 5 L. 895/1967, richiamando i precedenti penali e la rilevanza della quantità/ potenzialità del materiale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 678 cod. pen.
La norma è stata ritenuta non applicabile al caso concreto perché gli ordigni avevano carattere di 'micidialità' per quantità, qualità e modalità di detenzione; pertanto si è applicata la normativa più grave sulla detenzione di esplosivi
art. 10 legge n. 497 del 1974
Riferita alla normativa penale sull'illegale detenzione di esplosivi; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la elevata potenzialità offensiva del materiale sequestrato
art. 132 cod. pen.
Richiamato per affermare che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo con riferimento alla logicità e completezza della motivazione
art. 133 cod. pen.
Indica i parametri per la quantificazione della pena che il giudice deve valutare e motivare; la Corte ha ritenuto che la motivazione applicata rispetti tali parametri
art. 5 legge 2/10/1967 n. 895
art. 5, L. 2/10/1967 n. 895
La diminuzione prevista è stata negata in ragione del considerevole quantitativo di ordigni sequestrati; la Corte ha ritenuto che la rilevanza quantitativa ostasse all'applicazione della diminuzione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti inammissibili, della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di stupefacenti la destinazione alla vendita si valuta in concreto, considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive: quantità complessiva, presenza di piante, risultati di laboratorio e strumentazione per essiccazione/confezionamento sono indici forti di finalità di spaccio
- Il possesso di piccole quantità in abitazione può essere ritenuto per spaccio se contestuale e omogeneo con un deposito/coltivazione più grande e con elementi che indicano attività di confezionamento o cessione
- La dosimetria della pena è discrezionale e il sindacato di legittimità è limitato al controllo della logica e della motivazione in ordine ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
- In tema di materie esplodenti la distinzione tra contravvenzione ex art. 678 c.p. e illecito più grave dipende dalla "micidialità": quantità, qualità e modalità di detenzione possono trasformare materiali apparentemente meno pericolosi in esplosivi ai fini dell'applicazione della normativa più severa
- I precedenti penali e la personalità dell'imputato costituiscono elementi rilevanti per la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche; il giudice di merito non è tenuto a rispondere a ogni singola deduzione difensiva purché indichi gli elementi ostativi prevalenti
- Ricorsi mal fondati o non adeguatamente motivati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →