Sentenza n. 3515/2026 - Roma, Sezione 4T
Per la declaratoria di illegittimità - del silenzio serbato dagli Enti intimati sull’istanza presentata da Conpat Consorzio Stabile S.c. a r.l. in data 8 agosto 2025, volta ad ottenere, ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990 e 5 ss. D.Lgs. 33/2013, con specifico riferimento alla realizzazione dell’intervento “Linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona – Lotto funzionale Brescia Est – Verona, appalto 6 – Paradiso ”, CUP F81H91000000008 – CIG 8197883310, l’accesso alla documentazione concernente: (i) le somme stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore di RFI S.p.A. a titolo di compensazioni ex D.L. 50/2022 e D.L. 104/2023; (ii) le somme trasferite da RFI a CEPAV DUE, anche a titolo di rivalutazione monetaria; (iii) ogni atto e corrispondenza rilevante in ordine alla spettanza, alla misura e alle modalità di erogazione delle predette somme; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONPAT CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. il 4 dicembre 2025; Per l’annullamento della nota di RFI, prot. n. 93 del 4 novembre 2025, con la quale l’istanza di accesso avanzata da Conpat Consorzio Stabile S.c. a r.l. è stata solo in parte soddisfatta, ed in particolare nella parte in cui è stata espressamente negata l’ostensione della documentazione relativa alle somme trasferite a titolo di rivalutazione monetaria dei corrispettivi contrattuali; con conseguente accertamento del diritto della ricorrente all’integrale accesso agli atti e ai documenti richiesti e condanna degli Enti intimati ad esibire la documentazione illegittimamente sottratta all’accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso e nota di RFI che aveva negato l’ostensione della documentazione relativa alle somme trasferite a titolo di rivalutazione monetaria dei corrispettivi contrattuali
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il consorzio affidatario di lavori ferroviari ha presentato un’istanza di accesso documentale e di accesso civico generalizzato per acquisire la documentazione concernente le somme stanziate dal Ministero in favore di RFI a titolo di compensazioni per il caro materiali, le somme trasferite da RFI al general contractor e gli atti relativi alla spettanza, alla misura e alle modalità di erogazione. L’istanza traeva origine dalle difficoltà finanziarie lamentate dall’appaltatore e dalla necessità di verificare l’effettivo trasferimento alla filiera esecutiva delle risorse pubbliche destinate alle compensazioni. Dopo la produzione documentale effettuata dal Ministero e da RFI, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la parte soddisfatta. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota di RFI che aveva negato l’ostensione della documentazione relativa alle somme trattenute o trasferite a titolo di rivalutazione monetaria dei corrispettivi contrattuali. La ricorrente ha sostenuto che tali somme incidessero sul calcolo delle compensazioni emergenziali e riducessero gli importi destinati agli appaltatori, sicché sussisteva un interesse concreto a conoscere sia l’entità delle somme sia i criteri di calcolo e il contenuto della clausola contrattuale applicata. RFI e CEPAV hanno opposto che la rivalutazione monetaria riguardasse esclusivamente la convenzione tra loro intercorrente e che la nota del 2 novembre 2023 avesse già chiarito le modalità di calcolo, mediante sottrazione dell’adeguamento monetario maturato al netto della franchigia del 5%.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo, poiché il silenzio-diniego era stato superato dalla produzione documentale effettuata a seguito dell’istanza. Ha invece accolto in parte i motivi aggiunti, ritenendo dimostrato l’interesse della ricorrente a conoscere l’entità delle somme trattenute a titolo di rivalutazione monetaria e i relativi criteri di calcolo. Dalla nota del 2 novembre 2023 risultava infatti che l’incremento dei SAL era influenzato algebricamente dalla sottrazione dell’adeguamento monetario maturato, al netto della franchigia del 5%, con conseguente riduzione delle somme corrisposte al contraente generale e destinate agli appaltatori. La nota già ostesa non è stata ritenuta sufficiente, perché forniva una rappresentazione solo parziale e non consentiva di conoscere l’entità concreta delle somme trattenute né il contenuto della clausola contrattuale applicata. È stata quindi riconosciuta la necessità di ostendere i documenti dai quali risultassero tali elementi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale consente al soggetto titolare di un interesse concreto e attuale di ottenere la documentazione necessaria alla tutela della propria posizione giuridica. Nel caso concreto, l’interesse comprendeva la conoscenza dell’entità delle somme trattenute e dei criteri di calcolo incidenti sui corrispettivi dell’appaltatore.
artt. 5 ss. d.lgs. 33/2013
La richiesta è stata proposta anche come accesso civico generalizzato, ma la decisione si è concentrata sull’interesse concreto della ricorrente alla conoscenza della documentazione relativa alle compensazioni e alla rivalutazione monetaria.
art. 26, comma 12, d.l. 50/2022
La disposizione è richiamata quale base normativa del meccanismo straordinario di compensazione per il caro materiali applicabile all’appalto.
d.l. 104/2023
Il decreto è richiamato quale fonte della proroga e del rafforzamento delle misure di compensazione, comprese quelle riferite alle opere finanziate da società del gruppo Ferrovie dello Stato e affidate mediante contraente generale.
Massime di principio
- Sussiste un interesse concreto e attuale all’accesso alla documentazione relativa a somme pubbliche destinate a compensazioni contrattuali quando tali somme incidono, anche indirettamente, sull’importo dei corrispettivi spettanti all’operatore economico richiedente.
- L’ostensione di una nota esplicativa sulle modalità generali di calcolo non soddisfa integralmente il diritto di accesso quando il richiedente abbia interesse a conoscere anche l’entità concreta delle somme trattenute o trasferite e i documenti applicativi relativi allo specifico rapporto contrattuale.
- Quando la documentazione richiesta è collegata al calcolo dei corrispettivi e può evidenziare una riduzione delle somme destinate alla filiera esecutiva, l’estraneità del subappaltatore o appaltatore rispetto alla clausola convenzionale tra concedente e contraente generale non esclude, di per sé, l’interesse all’accesso.
- La produzione documentale dell’amministrazione o degli altri soggetti intimati, intervenuta dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte dell’istanza effettivamente soddisfatta.
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