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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13745/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La vicenda origina da rapporti bancari intercorsi tra una società e un istituto di credito: due aperture di credito del 2006, un finanziamento chirografario del 2008 e un conto corrente acceso nel 2003. La società deduceva che la banca avesse revocato i finanziamenti e l'affidamento sul conto, escusso una garanzia pignoratizia prestata da un terzo, venduto titoli in custodia e addebitato al rapporto interessi ultralegali, interessi usurari, anatocismo, commissione di massimo scoperto e valuta illegittima. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità delle revoche, il risarcimento dei danni e la restituzione delle somme indebitamente addebitate. In primo grado la domanda veniva respinta e veniva accolta la riconvenzionale della banca; in appello la sentenza veniva confermata. In cassazione la società articolava sette motivi: 1) violazione delle norme su prova e nullità contrattuale, sostenendo che, non avendo la banca prodotto il contratto di conto corrente e non avendo ottemperato all'ordine di esibizione, l'onere di provare l'esistenza e validità del contratto gravava sull'istituto; 2) violazione delle norme su recesso e contraddittorio, lamentando che, una volta eccepita la nullità dei rapporti, non spettasse ad essa contestare il mancato pagamento delle rate posto a base del recesso; 3) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulla revoca degli affidamenti e sul recesso; 4) contestazione della mancata considerazione delle illegittimità del rapporto bancario e della perizia econometrica prodotta; 5) censura sulla verifica dell'usura, deducendo che il giudice avrebbe dovuto considerare anche la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori; 6) censura sulla ricostruzione del conto corrente e sul criterio di saldo iniziale da adottare dal CTU; 7) violazione degli obblighi di esibizione e dell'art. 119 TUB, insistendo sulla mancanza di contratto scritto e sulla nullità per anatocismo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la società non aveva dedotto tempestivamente, nell'atto introduttivo, che il contratto di conto corrente fosse inesistente o nullo per difetto di forma scritta, e la nullità non poteva essere rilevata d'ufficio in mancanza dell'allegazione tempestiva dei fatti costitutivi o dell'acquisizione tempestiva dei documenti rilevanti. Ha dichiarato inammissibili i motivi successivi nella parte in cui muovevano da questioni già precluse dalla tardiva allegazione della carenza di forma scritta; ha inoltre rilevato che il termine contrattuale di recesso risultava derogato e non era stato specificamente censurato il relativo passaggio motivazionale. Quanto all'usura, ha osservato che la Corte d'appello aveva prima qualificato come generica l'eccezione, e la parte non aveva specificamente censurato tale ratio decidendi; le ulteriori considerazioni sulla sommatoria degli interessi erano quindi svolte ad abundantiam e non utilmente impugnate. Parimenti inammissibili sono stati i motivi relativi alla ricostruzione del conto e all'anatocismo, perché restava ferma la ratio della tardiva allegazione della nullità del rapporto e del difetto di specifica contestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione della prova e sulle contestazioni delle parti, ma la Corte ha ritenuto assorbente la tardività delle allegazioni e la mancata specifica impugnazione delle rationes decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nel quadro delle doglianze probatorie, senza che ciò valesse a superare le preclusioni processuali e l'onere di specifica allegazione.

  • art. 2697 c.c.

    Usato nei motivi per sostenere un diverso riparto dell'onere probatorio; la Corte ha però ribadito che l'onere di allegare tempestivamente i fatti costitutivi della nullità incombe sulla parte che la deduce.

  • art. 117 TUB

    Richiamato per la dedotta nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta; la Corte ha escluso che la nullità potesse essere rilevata in assenza di tempestiva allegazione del relativo fatto costitutivo.

  • art. 1421 c.c.

    La rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale è stata riconosciuta in astratto, ma subordinata alla tempestiva allegazione dei fatti costitutivi o all'emersione dagli atti ritualmente acquisiti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi al thema decidendum e al recesso, ma senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 166 c.p.c.

    Citato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 167 c.p.c.

    Citato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ordine di esibizione del contratto; la Corte ha ritenuto non dirimente l'inottemperanza, stante la tardiva allegazione della carenza di forma scritta.

  • art. 342 c.p.c.

    Usato per valutare la specificità dei motivi di appello e di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure non confrontate con le rationes della decisione impugnata.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    Indicato come termine entro cui avrebbero dovuto essere svolte tempestivamente le allegazioni rilevanti; la Corte ha ritenuto tardiva la deduzione della nullità nella successiva memoria.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    La deduzione della mancanza di forma scritta in tale memoria è stata considerata tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 1845 c.c.

    Richiamato in tema di recesso dagli affidamenti; la Corte ha rilevato che il termine contrattuale di cinque giorni era stato ritenuto derogato e non era stata specificamente censurata tale ratio.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nei motivi concernenti tassi di interesse, usura e capitalizzazione, ma le censure sono state respinte per tardività/genericità.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi; la Corte non è entrata nel merito per la genericità dell'eccezione e la preclusione processuale.

  • art. 1293 c.c.

    Citato nel motivo relativo all'anatocismo, ma senza rilievo decisivo nel rigetto.

  • art. 119 TUB

    Richiamato per sostenere il diritto alla documentazione bancaria; la Corte ha comunque escluso la fondatezza delle doglianze per ragioni processuali di tardività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza del rigetto del ricorso.

  • L. n. 108 del 1996

    Richiamata in tema di usura bancaria e tasso-soglia; la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse generica e non idonea a sovvertire la decisione di merito.

  • D.Lgs. 385/1993

    Richiamato indirettamente tramite l'art. 117 TUB e l'art. 119 TUB nel contesto dei contratti bancari.

Massime di principio

  • La nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio, ma solo se i fatti costitutivi della nullità sono stati tempestivamente allegati dalla parte o emergono da documenti ritualmente acquisiti; non può supplire alla totale tardività della deduzione in fatto.
  • Nel giudizio di appello e in cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione si fondi su una preclusione processuale autonoma.
  • Le eccezioni di usurarietà dei tassi o di illegittimità degli addebiti bancari devono essere formulate in modo specifico e non generico; in difetto, il giudice può respingerle senza entrare nel merito tecnico-contabile.
  • Quando la questione decisiva è la tardiva allegazione della nullità o del fatto costitutivo del diritto, le ulteriori contestazioni su istruttoria, consulenza tecnica, ordine di esibizione o criterio di ricalcolo del rapporto restano prive di decisività.
  • Le argomentazioni svolte dal giudice di merito ad abundantiam sul merito non impongono un autonomo onere di impugnazione se la sentenza contiene una pregiudiziale che esaurisce la potestas iudicandi sul merito; resta comunque inammissibile la censura rivolta al solo obiter.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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