Cassazione Penale, Sentenza n. 12706/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro condanne per violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 6/9/2011 n.159 (inosservanza degli orari di rientro imposti da misura di prevenzione). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo decisivi l'intervallo temporale tra i fatti e l'estemporaneità delle condotte, configurandole come espressione di una tendenza a delinquere o di uno stile di vita piuttosto che di un preventivo disegno criminoso; ciò nonostante in altro giudizio dell'esecuzione era già stato riconosciuto il vincolo tra due dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale non abbia svolto un esame complessivo e motivato degli elementi indicativi della continuazione (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, inserimento temporale rispetto a un precedente riconoscimento). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame con adeguata motivazione.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 75, comma 1)
Le violazioni contestate sono tutte ricondotte al medesimo articolo e quindi hanno identica natura giuridica; questo elemento favorisce la valutazione della continuazione se accompagnato da altri indici.
codice di procedura penale (art. 671)
Chi invoca il riconoscimento della continuazione in executivis deve indicare le sentenze e allegare elementi a sostegno; rimane tuttavia onere del giudice dell'esecuzione accertare, con motivazione adeguata, l'esistenza o meno del medesimo disegno criminoso.
codice di procedura penale (art. 666)
Il giudice può esaminare atti acquisiti ai sensi di questa norma per valutare la sussistenza dei nessi tra i reati; tali atti fanno parte del materiale conoscitivo che deve essere valutato complessivamente.
codice penale (art. 81, comma 2)
art. 81, comma 2 cod. pen.
Il riconoscimento della continuazione ai sensi di questa disposizione comporta effetti sull'unificazione delle pene; la Corte sottolinea che elementi formali intervenuti nel corso degli eventi non interrompono automaticamente il nesso continuativo.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti e altro, Rv. 266413)
Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015
Risaltano gli indici per desumere il medesimo disegno criminoso: unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Rv. 242098)
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008
L'accertamento del nesso di continuazione si fonda su una serie di indici (tempo, modalità, tipologia, bene tutelato, omogeneità delle violazioni ecc.) e talvolta anche alcuni di questi elementi, se significativi, possono essere sufficienti.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre valutare complessivamente indici quali unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità o omogeneità dei reati e analogia del modus operandi; nessun singolo indice è decisivo di per sé ma una loro combinazione può essere sufficiente.
- La mera affermazione dell'assenza di un disegno criminoso, senza motivazione puntuale e confronto degli elementi proposti dalla difesa, è viziata e può essere annullata in sede di cassazione.
- Il riconoscimento della continuazione tra alcuni reati in precedenti provvedimenti costituisce elemento rilevante e deve essere esplicitamente considerato quando si valuta la continuazione con reati posti nel segmento temporale tra quelli già unificati.
- Eventi formali quali arresti, instaurazione di procedimenti o precedenti condanne non interrompono automaticamente il nesso psicologico della progettualità criminosa; il giudice deve spiegare perché tali eventi avrebbero effettivamente interrotto l'ideazione unitaria.
- Chi richiede il riconoscimento ha l'onere di indicare le sentenze e gli elementi a sostegno, ma il giudice dell'esecuzione ha il dovere di argomentare specificamente la propria decisione sulla base dei fattori indicati dalla giurisprudenza.
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