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Interpello

Risposta n. 48 del 12/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali alla Fondazione Teatro Beta

Il quesito

La Fondazione Alfa chiede se le somme versate alla Fondazione Teatro Beta per il recupero, restauro e adeguamento funzionale del Teatro Beta possano beneficiare dell’Art-bonus, anche alla luce della risoluzione n. 136/E del 2017 e della possibile qualificazione della Fondazione come organismo pubblico o ente/istituzione pubblica che svolge attività nello spettacolo.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che le erogazioni alla Fondazione Teatro Beta rientrino tra quelle agevolabili perché destinate alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di enti o istituzioni pubbliche che operano esclusivamente nello spettacolo; in subordine, ritiene che la Fondazione sia comunque assimilabile a un soggetto pubblico in quanto organismo di diritto pubblico o soggetto dotato di caratteristiche pubblicistiche rilevanti ai fini dell’Art-bonus.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, richiamata la disciplina dell’Art-bonus e la prassi del 2014 e del 2017, conferma che l’agevolazione può spettare solo se il beneficiario è un ente o istituzione pubblica con natura sostanzialmente pubblicistica. Nel caso esaminato, in linea con il parere del Ministero competente, ritiene che la Fondazione Teatro Beta non presenti elementi sufficienti per essere assimilata a un ente o istituzione pubblica, poiché non emerge una prevalente componente pubblica nella sua costituzione e gestione; pertanto, le erogazioni non risultano ammissibili all’Art-bonus.

Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali alla Fondazione Teatro Beta

L’interpello riguarda la possibilità di applicare il credito d’imposta Art-bonus alle erogazioni liberali destinate alla Fondazione Teatro Beta per il recupero strutturale, il restauro e l’adeguamento funzionale del Teatro Beta. La questione si innesta su un precedente interpello del 2016, nel quale l’Agenzia aveva escluso l’agevolazione; la Fondazione chiede ora una rivalutazione alla luce dei chiarimenti intervenuti con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017.

Fattispecie e antecedenti

La Fondazione Alfa, insieme al Comune di Gamma, aveva costituito con atto del 25 marzo 2004 la Fondazione Teatro Beta, cui è affidata, tra le attività prevalenti, la valorizzazione e il recupero strutturale del Teatro Beta. In un precedente interpello ordinario (n. 954-167/2016), l’Agenzia delle Entrate aveva negato il credito Art-bonus sulle somme versate dalla Fondazione, rilevando che:

  • la Fondazione teatrale non poteva essere qualificata come fondazione lirico-sinfonica;
  • il teatro non era considerabile bene culturale pubblico, poiché la proprietà era passata a un soggetto privato a seguito del conferimento alla Fondazione.

Quesito del contribuente

La Fondazione istante domanda se, alla luce della successiva prassi, la Fondazione Teatro Beta possa essere considerata un "organismo pubblico" o comunque un ente/istituzione pubblica ai fini dell’Art-bonus. In particolare, sostiene che le erogazioni effettuate per finanziare i lavori di restauro e potenziamento del teatro dovrebbero beneficiare del credito d’imposta in quanto destinate alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, senza scopo di lucro.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante afferma che il beneficio spetterebbe perché:

  • il Teatro Beta sarebbe una struttura che svolge attività nello spettacolo;
  • la Fondazione Teatro Beta sarebbe riconducibile, per natura e funzioni, a un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • anche ove non fosse formalmente un ente pubblico, dovrebbe comunque rientrare tra i soggetti agevolabili, secondo l’interpretazione fornita dalla risoluzione n. 136/E del 2017 in casi analoghi.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che riconosce un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per specifiche finalità culturali e dello spettacolo.

Le finalità agevolabili richiamate nel provvedimento sono, in sintesi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché di fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, e circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici anche quando le erogazioni siano destinate a concessionari o affidatari dei beni.

Prassi e criteri interpretativi richiamati

L’Agenzia richiama la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017. In particolare, con riferimento al requisito dell’"appartenenza pubblica" degli istituti e luoghi della cultura, la risoluzione del 2017 chiarisce che esso può sussistere anche in assenza di titolarità formale pubblica, quando ricorrano indici sostanziali, quali:

  • costituzione per iniziativa di soggetti pubblici e mantenimento di una maggioranza pubblica tra soci e partecipanti;
  • finanziamento esclusivo con risorse pubbliche;
  • gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in uso;
  • assoggettamento a regole pubblicistiche, come trasparenza o normativa sugli appalti;
  • controllo analogo da parte di una pubblica amministrazione.

L’Agenzia osserva che, in presenza di tali caratteristiche, anche istituti della cultura con personalità giuridica di diritto privato, ad esempio fondazioni, possono essere considerati sostanzialmente pubblicistici e ricevere erogazioni liberali agevolabili, sempre che resti ferma la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per la fattispecie concreta, l’Agenzia ha acquisito il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Il Ministero ha rappresentato la tesi dell’istante, ma l’Agenzia conclude in senso negativo: sulla base degli elementi forniti, la Fondazione Teatro Beta non sembra presentare caratteristiche tali da consentirne l’assimilazione a un ente o a un’istituzione pubblica.

In particolare, non emerge una prevalente componente pubblica nella costituzione e nella gestione della Fondazione. Di conseguenza, l’ente beneficiario delle erogazioni non rientra tra i soggetti per i quali l’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 consente la fruizione dell’Art-bonus per interventi di realizzazione, restauro e potenziamento di strutture destinate allo spettacolo.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che il credito d’imposta Art-bonus richiede un rigoroso controllo della natura pubblica del beneficiario o, quantomeno, la presenza di connotazioni sostanzialmente pubblicistiche idonee a farlo rientrare tra gli enti o istituzioni pubbliche contemplate dalla norma. Nel caso esaminato, tale requisito non è stato ritenuto soddisfatto e, pertanto, le erogazioni alla Fondazione Teatro Beta non risultano agevolabili.

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