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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34641/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento (art. 635 cod. pen., con riferimento all'art. 625 n.7 cod. pen.) deducendo, tra l'altro: intervenuta remissione di querela (la persona offesa aveva rimesso la querela e il ricorrente aveva formalmente accettato); vizio di applicazione dell'art. 635 dopo la riforma operata dal d.lgs. n.150/2022 e questione di legittimità costituzionale per presunta disparità di trattamento rispetto ad altri reati contro il patrimonio; contestazione della sussistenza dell'aggravante (art. 625 n.7) perché il fatto sarebbe avvenuto alla presenza e sotto la custodia della persona offesa; mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; mancata concessione della speciale tenuità del danno e di altre circostanze attenuanti, nonché sproporzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela: dal fascicolo risultava che la persona offesa (Federico Luigi) ha rimosso la querela l'08/02/2022 e il ricorrente ha accettato tale remissione in udienza il 05/04/2022. La Corte ha inoltre richiamato le questioni di legittimità costituzionale pendenti sull'art. 635 (introduzione della procedibilità a querela per talune fattispecie dopo il d.lgs. 150/2022) e le successive modifiche legislative (d.lgs. 31/2024), ma, rispetto al caso concreto, ha ritenuto decisiva l'estinzione per remissione. Conseguenza: annullamento senza rinvio e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen. (danneggiamento)

    Norma centrale contestata: la riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 ha modificato il regime di procedibilità per alcune ipotesi del reato, dando origine a questioni di legittimità costituzionale. Nel caso concreto la Corte ha però ritenuto l'estinzione del reato per remissione di querela prevalente rispetto alle questioni di costituzionalità.

  • art. 625 n.7 cod. pen. (circostanza aggravante)

    L'aggravante è stata contestata dal ricorrente perché il fatto sarebbe avvenuto alla presenza della persona offesa; la Corte di merito l'aveva valorizzata, ma la Cassazione ha risolto la vicenda sull'estinzione per remissione, assorbendo i restanti motivi.

  • art. 23 legge 87/1953

    Richiamata in relazione alle norme sulla remissione di querela; la difesa ha posto rilievo sull'intervenuta remissione e sulla sua efficacia estintiva.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia"), art. 2, lett. n)

    Ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati contro il patrimonio, alterando la procedibilità d'ufficio/querela e dando luogo a questioni di legittimità costituzionale sollevate nei giudizi di merito.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lett. b)

    "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"

    Modifica dell'art. 635, quinto comma, che ha ritenuto procedibile a querela il danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede; la Corte segnala la modifica legislativa intervenuta successivamente alle rimessioni e alle ordinanze di rinvio per costituzionalità.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 9, comma 1

    "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto... si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150... ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto"

    Disposizione transitoria che regola l'applicazione delle modifiche dell'art. 635 ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto correttivo, con effetti sulla decorrenza dei termini procedurali.

  • art. 85 d.lgs. 150/2022

    Riferita dal giudice in relazione alla regolamentazione dei termini e della procedibilità per le fattispecie interessate dalle modifiche legislative; la sua applicazione è stata richiamata nella norma transitoria del d.lgs. 31/2024.

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    Richiamato dal ricorrente come causa di non punibilità che avrebbe dovuto essere valutata; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito dall'accertata estinzione per remissione di querela.

  • Cost., artt. 3, 27, 76, 111, 117 e Convenzione EDU art. 6

    Richiamate nelle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei giudizi di merito, con riferimento a profili di uguaglianza, garanzie processuali e conformità al diritto europeo; tali profili risultavano pendenti in vari tribunali.

Massime di principio

  • La remissione di querela, quando manifestata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato e determina l'annullamento della condanna anche in sede di Cassazione; il giudice deve dichiarare l'estinzione e può annullare senza rinvio.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto a modifiche legislative sul regime di procedibilità non impediscono l'operatività di una remissione di querela già intervenuta: l'estinzione per remissione prevale sul dibattito costituzionale nel caso concreto.
  • Quando su una stessa vicenda pendono profili sia processuali (es. remissione di querela) sia di incostituzionalità di norme, il giudice deve verificare prima l'eventuale sopravvenienza di cause estintive o di improcedibilità che possono risolvere il giudizio senza necessità di decidere le questioni costituzionali.
  • Dopo modifiche legislative è fondamentale verificare la temporalità dell'evento (data del fatto) e le disposizioni transitorie: le modifiche possono modificare il regime di procedibilità solo nei limiti e con le decorrenze previste.
  • L'accertamento dell'aggravante o la valutazione di circostanze attenuanti (tenuità, generiche) resta rilevante ma può essere assorbito se il reato si estingue per remissione; ciò rende opportuno, per la difesa, documentare tempestivamente la remissione e la sua accettazione.
  • La remissione formale deve risultare dagli atti (dichiarazione della persona offesa, accettazione dell'imputato in udienza o atto equivalente) perché produca effetti estintivi opponibili al giudice.

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