Sentenza n. 726/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Prato n. Div. P.A.S.I. Cat.A12.2022/Immig. -OMISSIS- del 09 maggio 2022, in forza del quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- presentata in data 06 giugno 2020 per motivi di lavoro autonomo dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché il provvedimento finale avrebbe valorizzato elementi nuovi non indicati nel preavviso di rigetto: una precedente condanna per estorsione risalente al 2013 e la ritenuta insufficienza dei redditi, desunta dalla perdita fiscale dell'impresa nel 2020. Il ricorrente ha sostenuto che avrebbe potuto controdedurre evidenziando l'utile fiscale conseguito nel 2021 e che la condanna del 2013 era già nota all'Amministrazione al momento del precedente rilascio del titolo. In secondo luogo, ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l'erroneità del bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico e i legami familiari e sociali in Italia, sostenendo che la moglie e i figli minori vivevano ancora sul territorio nazionale e che le memorie presentate ai sensi dell'art. 10-bis non erano state adeguatamente considerate. La Questura aveva fondato il diniego sulla detenzione domiciliare conseguente a una condanna per estorsione, su una misura cautelare per un reato in materia di stupefacenti, sulla situazione familiare e sulla perdita fiscale dell'impresa nel 2020, ritenendo automaticamente ostativi i reati indicati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, lasciando salva la possibilità per l'Amministrazione di riesercitare il potere. Quanto alla pericolosità sociale, il Collegio ha ricordato che le condanne per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 sono in linea generale ostative al rilascio e al rinnovo del permesso senza necessità di un accertamento concreto della pericolosità, salvo il caso di legami familiari rilevanti ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto, che impone una valutazione comparativa discrezionale. Nel caso concreto, tuttavia, la Questura aveva valorizzato una condanna per estorsione risalente al 2013, anteriore al precedente rilascio del titolo, e una misura cautelare relativa a un reato di stupefacenti che era stato successivamente riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, l'automatismo ostativo non poteva operare per tale fattispecie senza una motivazione concreta sulla pericolosità sociale. L'Amministrazione non aveva spiegato in modo adeguato perché fatti risalenti e di ridotta portata lesiva rendessero attuale la pericolosità del ricorrente, né aveva compiuto un bilanciamento ragionevole con i legami familiari allegati. Il provvedimento era quindi carente di motivazione. Il TAR ha inoltre ravvisato difetto di istruttoria e di motivazione sulla situazione economica: la Questura aveva considerato soltanto la perdita fiscale del 2020, anno caratterizzato dall'emergenza pandemica, senza esaminare la documentazione relativa al 2021, dalla quale risultava un utile fiscale di euro 15.428,42, dato da verificare in sede amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto consente all'interessato di conoscere gli elementi ostativi e di presentare osservazioni; la decisione finale non può fondarsi senza adeguata considerazione del contraddittorio su elementi nuovi non previamente rappresentati.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... o che risulti condannato ... per reati ... inerenti gli stupefacenti
Le condanne per i reati contemplati dalla disposizione sono normalmente ostative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno; l'automatismo non opera, secondo la disciplina risultante dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, per la condanna relativa all'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Il diniego o la revoca conseguono al venir meno dei requisiti, ma l'applicazione della disposizione deve rispettare le eccezioni derivanti dai legami familiari rilevanti e, nei casi non automaticamente ostativi, richiede una motivazione concreta sulla pericolosità sociale.
art. 29 d.lgs. 286/1998
eventuali legami familiari previsti dall'art. 29 t.u. immigrazione con soggetti residenti in Italia
La presenza di legami familiari qualificati impone una valutazione comparativa tra l'interesse alla sicurezza pubblica e la tutela dei rapporti familiari, nella quale può assumere rilievo anche la durata della presenza in Italia.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata impone di escludere l'automatica equiparazione della relativa condanna alle ipotesi automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, salva una concreta valutazione della pericolosità.
sentenza Corte costituzionale n. 88/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui ricomprendevano tra le condanne automaticamente ostative al rinnovo per lavoro anche quelle, non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; in tali casi l'Amministrazione deve motivare concretamente sulla pericolosità sociale.
Massime di principio
- Le condanne per i reati normalmente ricompresi nell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 possono precludere automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, ma tale automatismo non si applica alla fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, per la quale è necessaria una motivata valutazione concreta dell'attualità della pericolosità sociale.
- Quando lo straniero deduce legami familiari qualificati con soggetti residenti in Italia, l'Amministrazione deve effettuare una valutazione comparativa effettiva tra l'interesse alla sicurezza pubblica e la tutela della vita familiare; tale bilanciamento deve essere ragionevole e adeguatamente motivato.
- Nel valutare la pericolosità sociale ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione non può limitarsi a richiamare fatti risalenti o una misura cautelare, senza considerare la natura concreta del reato, l'eventuale successiva riqualificazione giuridica e la loro effettiva attualità.
- Il diniego di rinnovo fondato sull'insufficienza dei mezzi economici è viziato da difetto di istruttoria e motivazione se l'Amministrazione considera soltanto una situazione contabile negativa riferita a un'annualità eccezionale, omettendo di esaminare documentazione successiva e rilevante prodotta dall'interessato.
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